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Visita specialistica docenti e ATA tempo determinato e indeterminato. Guida

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L’articolo 55-septies, comma 5-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, modificato dall’art. 4 del D.L. n. 101/2013, disciplina le assenze per malattia dovute a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

Disposizioni del MIUR

Con la nota del 6 maggio 2015 (prot. n. 7457), il MIUR ha stabilito che, in attesa di nuove istruzioni, le assenze per visite mediche e simili devono essere gestite secondo l’art. 55-septies, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001, senza considerare disposizioni successive come la Legge n. 125/2013.

Documentazione delle assenze

Le assenze dovute a visite o prestazioni mediche devono essere giustificate presentando un’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, sia pubblica che privata.

Differenze tra personale ATA e docenti

Personale ATA

L’art. 69 del CCNL Scuola 2019-21 prevede per il personale ATA un massimo di 18 ore annue di permessi per visite mediche, comprensive del tempo di viaggio, fruibili su base giornaliera o oraria. Questi permessi rientrano tra “riposi, permessi e congedi”.

Personale docente

I docenti possono richiedere permessi brevi (art. 16), retribuiti o non retribuiti per motivi personali (artt. 15 e 19), o far rientrare l’assenza nel regime di malattia (artt. 17 e 19).

Effetti economici delle assenze

Se l’assenza è imputata a malattia, si applica la decurtazione stipendiale prevista dalla Legge n. 133/2008 per i primi 10 giorni di assenza. In alternativa, i docenti possono usufruire di permessi personali o brevi, fino a un massimo di 18-25 ore annue, da recuperare. Il dipendente decide autonomamente come gestire le assenze per visite o prestazioni mediche, senza che il dirigente scolastico possa interferire nella scelta.

Giorni di viaggio

La Circolare Ministeriale n. 301/1996 stabilisce che i giorni necessari per viaggiare verso strutture sanitarie situate in altre città devono essere considerati come “assenza per malattia”.

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