Visita fiscale e fasce di reperibilità, esonero solo per alcune patologie, ecco quali

Esonero visita fiscale, quando è possibile e con quale invalidità? Tutte le informazioni utili, analizzando nel dettaglio le patologie che ne danno diritto.
Salve, ho un’invalidità riconosciuta al 74% a causa di una patologia. Molte volte causa della mia patologia (Miastenia Gravis), son costretta a mettermi in malattia, sono esonerata dalla visita fiscale? Sono un’insegnante, attendo chiarimenti. Grazie
L’esonero della visita fiscale, è previsto per tre categorie, ed esattamente:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Visita fiscale e invalidità al 74%
Per l’esonero della visita fiscale non basta solo il grado di invalidità superiore o uguale al 67%. Le tipologie di invalidità, che il medico può ritrovare nella documentazione da dover esaminare e conservare a supporto della prescrizione di esonero, sono le seguenti:
1. l’invalidità civile, cecità civile e sordità civile;
2. l’invalidità del lavoro – tecnopatica e infortunistica – accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
3. l’invalidità ordinaria previdenziale dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in base alle disposizioni vigenti;
4. l’invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte a categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Mentre le prime due tipologie sono tabellate e nella valutazione prevedono l’assegnazione di una percentuale di minus al verificarsi del rischio, la terza prevede il cut-off dei 2/3 e la quarta ascrivibilità a range categoriali.
Patologie esenti
Dal 13 gennaio 2018, per effetto del decreto Madia, sono state riformate le percentuali di invalidità, la percentuale che ne dà diritto è pari o superiore al 67% sia per i dipendenti pubblici che privati.
L’elenco stati patologici invalidità INPS senza obbligo visite fiscali e dal rispettare le fasce per la visita medica di controllo da parte del datore di lavoro o INPS, sono:
- Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
emorragie severe /infarti d’organo; - coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- insufficienza renale acuta;
- insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
- insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici; - cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
- intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
ipertensione Liquorale Endocranica Acuta; - malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
- neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
- trattamento radioterapico;
- sindrome maligna da neurolettici;
- trapianti di organi vitali;
- altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) per il solo periodo convalescenziale;
- quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Maestenia: tra le malattie rare
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del D. L. 30.12.1992, n. 502” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 ed entrato in vigore il 19 marzo 2017 – sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), cioè il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie pubbliche.
Con i nuovi LEA, le malattie, già croniche esenti, sono state spostate nell’elenco aggiornato delle Malattie Rare esenti (allegato 7 al DPCM 12.01.2017):
RFG101 – Miastenia Gravis
RM0120 – Sclerosi Sistemica Progressiva
Conclusione
La Miastenia Gravis, anche se è stata riconosciuta una malattia rara, non è riportata nell’elenco delle patologie esenti per l’esonero della visita fiscale e delle fasce di reperibilità.
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