Mobilità docenti, vincolo triennale si applica sia ai trasferimenti che ai passaggi di ruolo
Il vincolo triennale è valido per qualsiasi movimento e il docente non potrà partecipare alla mobilità territoriale e professionale per un triennio
Una lettrice ci scrive:
“Sono docente presso la scuola secondaria di primo grado. Avrei bisogno di sapere se il vincolo triennale riguarda anche il passaggio di ruolo, mi spiego. Supponendo di presentare per l’a.s. 2021-2022 domanda di trasferimento dall’Omnicomprensivo X all’Omnicomprensivo Y sempre per il medesimo grado (secondaria di primo grado), potrei presentare per l’a.s. 2022-2023 domanda di passaggio di ruolo (scuola secondaria di secondo grado) presso l’Omnicomprensivo Y, di cui già faccio parte? O c’è qualche vincolo?”
Il docente soddisfatto nella mobilità volontaria, a decorrere dall’anno scolastico 2019/20, non potrà partecipare alla mobilità per un triennio se rientra in quanto stabilisce l’art.2 comma 2 del CCNI, la cui validità riguarda gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22
Cosa dice il contratto
Il succitato art.2 comma 2 del contratto sulla mobilità stabilisce quanto segue:
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale […]”
Vincolo triennale per qualsiasi movimento
Il docente soddisfatto nel movimento volontario su una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità, è nel vincolo triennale. Ciò significa che dovrà rimanere nella scuola di titolarità per tre anni senza poter chiedere nessuna tipologia di movimento. Non potrà partecipare, quindi, sia alla mobilità territoriale che alla mobilità professionale e, conseguentemente, non potrà presentare domanda di trasferimento, neanche per altra tipologia di posto, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo. Prima di poter presentare domanda dovrà, quindi, aver completato il triennio di permanenza nella scuola di titolarità
Conclusioni
La nostra lettrice, se dovesse ottenere il prossimo anno scolastico il trasferimento con preferenza analitica in un istituto richiesto, sarà nel vincolo triennale e non potrà presentare l’anno successivo domanda di passaggio di ruolo. Per chiedere il passaggio dovrà, infatti, aspettare il superamento del vincolo
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