Vincolo triennale: si applica anche in seguito a mobilità interprovinciale

Il vincolo triennale interessa i docenti soddisfatti nella mobilità sia in ambito provinciale che interprovinciale. Il contratto non prevede alcuna distinzione in merito
Una lettrice ci scrive:
“Ho richiesto e ottenuto mobilità in un’altra regione durante lo scorso anno per l’anno scolastico in corso 2019/20, ho compilato la domanda con preferenze su codici meccanografici, quindi su scuole, ed ho ottenuto la mobilità presso un liceo, dove sto lavorando.
Ora, vorrei capire, nella mia posizione, avendo ottenuto trasferimento da una regione ad un’altra, sono obbligata al vincolo triennale o questo si applica solo a chi ha ottenuto mobilità su scuola nello stesso
comune? Non mi è chiaro leggendo l’articolo 2. Vorrei sapere se posso inoltrare la domanda di mobilità per il 2020/21 o se sono vincolata per i 3 anni”
Con la mobilità 2019/20 si applica la nuova disposizione prevista nel CCNI sulla mobilità riguardante il vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata nel movimento volontario richiesto
Il riferimento specifico è l’art.2 comma 2 del contratto, dove si chiarisce in quali casi si applica il vincolo e in quali casi si prevedono eccezioni
Quando si applica il vincolo triennale
Come indicato nel succitato art.2, risulta sottoposto al vincolo triennale il docente che ottiene la titolarità su un’istituzione scolastica richiesta analiticamente nella domanda di mobilità volontaria, sia territoriale che professionale.
Il vincolo interessa anche i docenti soddisfatti su preferenza sintetica nel comune di titolarità per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Questi docenti non potranno, quindi, presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Vincolo triennale: eccezioni previste
Le uniche eccezioni che consentono ai docenti di non essere sottoposti al vincolo triennale sono indicate nello stesso articolo del contratto, nel quale si sottolinea che ”Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”
Conclusioni
Il vincolo triennale, quindi, si applica indistintamente sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale , per le quali il contratto non prevede alcuna differenza.
La nostra lettrice, quindi, per poter partecipare di nuovo alla mobilità, avendo ottenuto per il corrente anno scolastico il trasferimento volontario su una scuola richiesta, dovrà aspettare tre anni, dovendo garantire la permanenza per un triennio nella nuova scuola di titolarità
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