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Vincolo triennale per la mobilità: chi sono i docenti coinvolti

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Il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità in seguito a mobilità volontaria decorre dal corrente anno scolastico. Chiarimenti

Una lettrice ci scrive:

Essendo nella stessa scuola dall’anno scolastico 2017-18, posso chiedere trasferimento a marzo 2020?”

Nell’ultimo contratto sulla mobilità, che ha validità per il triennio 2019/20-2020/21-2021/22, si prevede un vincolo temporale di permanenza nella scuola di titolarità, assegnata in seguito a mobilità volontaria.

Si tratta del vincolo triennale che coinvolge esclusivamente i docenti che hanno partecipato alla mobilità per il corrente anno scolastico 2019/20 o coloro che parteciperanno alla mobilità negli anni scolastici successivi, che hanno ottenuto o otterranno una scuola richiesta con preferenza analitica, come chiarisce nel dettaglio il CCNI.

Per gli anni scolastici successivi a quello in corso, il vincolo triennale, chiaramente, decorrerà dall’anno scolastico in cui si otterrà il movimento volontario richiesto

Riferimenti normativi

Come più volte segnalato il riferimento normativo è l’art.2 comma 2 dove si stabilisce quanto segue:

Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

Nessun vincolo  triennale per il docente che non ha partecipato alla mobilità 2019/20

Il docente che non ha partecipato alla mobilità nel corrente anno scolastico o pur avendo presentato domanda non ha ottenuto il movimento richiesto, non ha, quindi, alcun vincolo temporale nella scuola di titolarità e potrà chiedere trasferimento per il prossimo anno scolastico.

Il CCNI, infatti, non prevede alcuna limitazione per questi docenti

Conclusioni

La nostra lettrice, titolare nella scuola dall’a.s. 2017/18, senza aver chiesto o ottenuto trasferimento o passaggio per il corrente anno scolastico, non è, quindi, interessata dal vincolo triennale e potrà partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico 2020/21

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