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Vincolo triennale per docente soprannumerario: si può applicare solo con domanda di mobilità volontaria

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Il docente dichiarato soprannumerario può essere sottoposto al vincolo triennale se partecipa alla mobiità con domanda volontaria. Vediamo i dettagli

Una lettrice ci scrive:

Il docente dichiarato soprannumerario che non intende condizionare la domanda è soggetto al vincolo triennale? E se non la condiziona ma effettua scelte sintetiche?

Il docente dichiarato soprannumerario in seguito a contrazione nell’organico della sua scuola di titolarità deve presentare domanda di trasferimento per avere l’assegnazione di una nuova sede di titolarità.

La domanda di trasferimento può essere di due tipologie: condizionata o volontaria

Domanda condizionata

Con la domanda condizionata il docente chiede di rimanere nella scuola se, in fase di mobilità, dovesse liberarsi una cattedra e in tal caso la sua domanda di trasferimento sarà annullata.

Il docente trasferito con domanda condizionata viene considerato trasferito d’ufficio e ha diritto a rientrare con precedenza nella scuola di ex-titolarità per un ottennio, se ogni anno presenta domanda condizionata per il rientro nella scuola.

Il docente che si trova in questa condizione conserva, inoltre, tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità

Domanda volontaria

Con la domanda volontaria il docente chiede di essere comunque trasferito anche se, in fase di mobilità, dovesse liberarsi una cattedra nella scuola in cui è titolare.

Il docente trasferito con domanda volontaria non ha alcuna precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità e perde tutto il punteggio di continuità in essa maturato

Vincolo triennale

Come prevede il CCNI sulla mobilità e come ribadito nell’OM n.30/2024, “il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale

Sarà sottoposto, quindi, al vincolo triennale il docente che ottiene il trasferimento in una scuola richiesta analiticamente.

Il vincolo triennale si applica, inoltre, anche ai docenti che ottengono passaggio di cattedra, passaggio di ruolo o trasferimento su altra tipologia di posto (sostegno/materia) su una sede richiesta non solo con preferenza analitica, ma anche con preferenza sintetica nel comune di titolarità.

Chi non è coinvolto nel vincolo triennale

Il vincolo triennale non interessa le seguenti categorie di docenti:

a) docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza

b) docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

Conclusioni

Il quesito posto dalla nostra lettrice riguarda un docente soprannumerario che non condiziona la domanda di trasferimento. In questo caso la sua domanda sarà considerata volontaria e non potrà rientrare nel caso indicato nella lettera b) che consentirebbe al docente di non essere sottoposto al vincolo triennale.

Con domanda volontaria si applica il vincolo e il docente soddisfatto nella domanda dovrà rimanere per un triennio nella nuova scuola di titolarità se, però, tale sede è stata richiesta analiticamente. In base alle disposizioni vigenti, infatti, il trasferimento volontario nella
stessa tipologia di posto, ottenuto con preferenza sintetica, non determina alcun vincolo temporale di permanenza nella scuola ottenuta

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