Vincolo triennale: nella scuola di titolarità, non di assegnazione provvisoria

Il vincolo triennale riguarda la scuola di titolarità ottenuta con la mobilità volontaria per il prossimo anno scolastico. Nessun vincolo di permanenza per la scuola assegnata in assegnazione provvisoria
Una lettrice ci scrive:
“Se richiedo assegnazione provvisoria su una scuola più vicina a casa, sono comunque vincolata alla nuova sede per tre anni o mi sarà concesso tornare in quella dove ho titolarità nell’anno successivo?”
L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale esclusivamente volontario, con il quale il docente, che possiede i requisiti necessari, chiede di poter lavorare per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità.
Tale movimento, quindi, essendo annuale, non determina alcuna modifica o conseguenza nella sede di titolarità
Nessun vincolo triennale per la sede di assegnazione provvisoria
L’assegnazione provvisoria viene disposta annualmente su richiesta del docente ed essendo, quindi, un movimento esclusivamente volontario non determina alcun vincolo temporale di permanenza nella scuola assegnata. Il docente, infatti, se possiede sempre i requisiti necessari, è libero di decidere se presentare o meno domanda l’anno successivo e volendo potrebbe modificare le sue preferenze, nel rispetto delle indicazioni fornite nel contratto sulla mobilità annuale
Il vincolo triennale è per la scuola di titolarità
Il vincolo triennale, stabilito nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità 2019/20, riguarda esclusivamente la scuola di titolarità assegnata con la mobilità 2019/20 mediante preferenza analitica o mediante preferenza sintetica nel distretto o nel comune di titolarità.
I docenti nel vincolo non potranno partecipare alla mobilità per un triennio.
Non saranno sottoposti al vincolo i docenti beneficiari delle precedenze indicate nell’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza. Saranno esclusi dal vincolo anche i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, non sarà obbligata a rimanere tre anni nella scuola che otterrà in assegnazione provvisoria. Potrà decidere di chiedere il movimento annuale solo per un anno scolastico e, se non parteciperà alla mobilità, l’anno successivo lavorerà nella scuola di titolarità che non potrà subire variazioni a causa dell’assegnazione provvisoria ottenuta
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