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Mobilità, chi non sarà sottoposto al vincolo triennale dopo il trasferimento

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Il vincolo triennale decorre dal 2019/20 per i docenti soddisfatti nella mobilità volontaria in una scuola richiesta. In quali casi non si applica

Una lettrice ci scrive:

“Ho letto che dal prossimo anno scolastico i docenti che parteciperanno alla mobilità volontaria, ottenendo il movimento in una scuola richiesta, saranno obbligati a rimanere in questa scuola per un triennio e non potranno, quindi, partecipare alla mobilità nei tre anni successivi. E se nel corso dei tre anni dovessi sposarmi e avessi necessità di spostarmi per ricongiungimento al coniuge, il vincolo triennale varrebbe lo stesso? Oppure potrei fare nuova domanda di mobilità?”

Dal prossimo anno scolastico 2019/20 decorrerà il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità assegnata in seguito a mobilità volontaria, mediante preferenza analitica o preferenza sintetica se nel distretto sub-comunale o nel comune di titolarità

Quando non si applica il vincolo triennale

Il vincolo triennale non coinvolgerà  i docenti soddisfatti nella mobilità se acquisiranno titolarità in una scuola richiesta  mediante preferenza sintetica, ubicata in un comune diverso da quello di titolarità.

Non saranno sottoposti al vincolo triennale, inoltre, come stabilisce l’art.2 comma 2 del CCNI, i docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art.13, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.

Nello stesso modo non saranno coinvolti nel vincolo triennale i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

Conclusioni

Il ricongiungimento al coniuge, che interessa la nostra lettrice, non rappresenta una precedenza nella mobilità, ma consente soltanto di poter valutare 6 punti aggiuntivi per il trasferimento in una delle scuole ubicate nel comune di ricongiungimento.

L’esigenza personale della docente relativa al ricongiungimento al coniuge non determina, quindi, alcun esonero o eccezione per l’applicazione del vincolo triennale

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