Vincolo triennale dopo trasferimento: si applica per qualsiasi scuola richiesta con preferenza analitica

Il trasferimento su una scuola richiesta analiticamente determina il vincolo triennale a prescindere dalla posizione nella quale la scuola risulta inserita nelle preferenze
Una lettrice ci scrive:
“Ho ottenuto il trasferimento nella scuola da me indicata nell’elenco come seconda scelta. Chiedo se c’è comunque il vincolo triennale”
Con il CCNI sulla mobilità, siglato con validità triennale per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, è stato introdotto il vincolo triennale nella scuola di titolarità assegnata in seguito a mobilità volontaria
I docenti nel vincolo triennale non potranno, quindi, partecipare alla mobilità nel triennio successivo a decorrere dall’anno scolastico per il quale si è ottenuto il movimento richiesto
Vincolo triennale, cosa dice il contratto
Il vincolo triennale viene stabilito nell’art.2 comma 2 del CCNI, dove si chiarisce quanto segue:
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”
Vincolo triennale, quando si applica
Il vincolo triennale interessa, quindi, tutti i docenti soddisfatti nel movimento volontario su una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità.
Tale vincolo si applica per qualsiasi tipologia di movimento volontario, quindi trasferimento, anche su diversa tipologia di posto, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo.
Non influisce sul vincolo la posizione in cui la scuola ottenuta risulta inserita nelle preferenza, in quanto il vincolo si applica sia per la prima scuola richiesta sia per quella inserita in ultima posizione nella domanda
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, avendo ottenuto il trasferimento in una scuola richiesta analiticamente, è nel vincolo triennale anche se la scuola risultava la sua seconda scelta
Dovrà, quindi , rispettare il vincolo di permanenza temporale nella scuola e non potrà partecipare alla mobilità per il triennio successivo
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