Vincolo triennale dopo trasferimento provinciale: si applica se si ottiene una scuola richiesta analiticamente
Il trasferimento provinciale determina il vincolo triennale in base alla preferenza sulla quale il docente è soddisfatto.
Una lettrice ci scrive:
“Sono stata assunta in ruolo a settembre 2022 e ho chiesto sia trasferimento interprovinciale che provinciale scegliendo istituti comprensivi e ho ottenuto trasferimento provinciale in una scuola infanzia di un istituto elencato da me, chiedo se sono vincolata ai tre anni e se si i tre anni si contano dal 2022/23 o dal 23/24?”
Il vincolo triennale nella scuola ottenuta in seguito a trasferimento provinciale a domanda interessa i docenti soddisfatti su una scuola richiesta analiticamente.
Tale vincolo, quindi, come recita il CCNI, si applica in funzione della preferenza espressa nella domanda e vale sempre con preferenza analitica e solo in un caso con preferenza sintetica.
Preferenza analitica e sintetica nella domanda di trasferimento provinciale, qundo si applica il vincolo
Il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità assegnata con il trasferimento provinciale è stabilito nel CCNI sulla mobilità 2022-25 ed è regolamentato dall’art.2 comma 2, come di seguito riportato:
“Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale.[…]”
Si precisa che tale articolo ha subito delle modifiche e integrazioni come indicato da OrizzonteScuola:
Si attendono chiarimenti esplicativi riguardanti lil significato del termine “sede” che nel succitato art.2 comma 2 va a sostituire il termine “scuola”:
“Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede” “
Ipotizzando che siano sinonimi e che ai fini del vincolo triennale non sono previste modifiche rispetto alla preferenza analitica su scuola, ma rimanendo, comunque, in attesa dei chiarimenti che ci saranno nell’Ordinanza di imminente pubblicazione, riteniamo corretto quanto segue.
In seguito a preferenza analitica, con la quale si chiede specifica scuola, il docente è sempre sottoposto al vincolo triennale sia nel caso di trasferimento su stessa tipologia di posto che nel caso di trasferimento su tipologia di posto differente (da sostegno a materia e viceversa)
In seguito a preferenza sintetica, con la quale si chiede un comune o un distretto nella provincia di titolarità, il vincolo triennale non si applica per il trasferimento sulla stessa tipologiadi posto.
Se il trasferimento riguarda, invece, una tipologia di posto diversa da quella di titolarità, ilvincolo triennale si applica se il comune richiesto analiticamente corrisponde a quello di titolarità
Quando non si applica il vincolo triennale
Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze indicate nell’art. 13, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa
Conclusioni
In base alle informazioni fornite dalla nostra lettrice, che ha ottenuto trasferimento provinciale in una scuola richiesta analiticamente, è possibille rispondere con certezza che è sottoposta al vincolo triennale nella scuola di titolarità nella quale è stata trasferita.
La decorrenza del vincolo scatta dall’anno scolastico nel quale risulta trasferita, per cui se l’anno scolastico 2022/23 e quello in cui ha presentato domanda per il 2023/24, il triennio parte dal 23/24.
Se, invece il 2022/23 è il primo anno in cui risulta titolare nella scuola in seguito al trasferimento (in questo caso la sua domanda è stata presentata nel 2021/22), allora il computo del vincolo decorre dal 22/23.
Nel primo caso sarà vincolata per gli anni scolastici 2023/24-2024/25-2025/26 e potrà presentare una nuova domanda di trasferimento nell’a.s. 2025/26 per il 2026/27
Nel secondo caso sarà vincolata per gli anni scolastici 2022/23-2023/24-2024/25 e potrà presentare una nuova domanda di trasferimento nell’a.s. 2024/25 per il 2025/26
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