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Vincolo triennale dopo passaggio di ruolo: quando si applica

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Il docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo è sottoposto al vincolo triennale se soddisfatto in una delle preferenze previste nel CCNI. Vediamo quali

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di Scuola Secondaria di II grado. Ho ottenuto il passaggio di ruolo nell’a s. 2020/21: posso chiedere trasferimento per l’a.s. 2022/23, o sono legata al vincolo triennale? “

Il vincolo triennale previsto nel CCNI valido fino al corrente anno scolastico 2021/22, per il quale, come segnalato da Orizzonte Scuola,  si prevedono modifiche nel prossimo CCNI, interessa tutti i docenti soddisfatti nella mobilità volontaria a decorrere da quella valida per l’a.s. 2019/20

Per applicare il vincolo per la mobilità relativa al triennio di validità del CCNI, però, il docente deve essere soddisfatto in una delle preferenze indicate nell’art.2 comma 2

Mobilità 2020/21, condizioni che determinano il vincolo triennale

Il vincolo triennale in seguito alla mobilità volontaria relativa all’anno scolastico 2020/21, seguirà, quindi, le regole del succitato CCNI, in quanto quelle che saranno stabilite nel prossimo CCNI relativo al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, non avranno valore retroattivo e si applicheranno a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/23.

I docenti soddisfatti nella mobilità per l’a.s. 2020/21 saranno, quindi, sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta sia in seguito a trasferimento che a passaggio di cattedra o passaggio di ruolo. Tale vincolo si applica nel caso in cui i docenti risultano soddisfatti in una specifica scuola richiesta con preferenza analitica, oppure con preferenza sintetica nel comune di titolarità per la mobilità professionale o per il trasferimento in altra tipologia di  posto

Conclusioni

La nostra lettrice, avendo ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2020/21, sarà nel vincolo triennale se soddisfatta in una delle tipologie di preferenze indicate e, in questo caso, non potrà partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico 2022/23 in quanto risulta ancora nel triennio.

L’anno scolastico 2022/23, infatti, rappresenta per lei il terzo anno con titolarità nella scuola in seguito a passaggio di ruolo (2020/21-2021/22-2022/23) e la docente potrà, quindi, chiedere trasferimento nell’a.s. 2022/23 per l’anno scolastico 2023/24 dopo aver superato il triennio di permanenza nella scuola di titolarità

 

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