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Vincolo triennale dopo mobilità volontaria: quando si applica con preferenza sintetica?

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Il docente che ottiene movimento volontario può essere sottoposto al vincolo triennale a seconda della tipologia di preferenza e di movimento

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di scuola primaria. Quest’anno 23/24 ho presentato domanda di mobilità da altro comune nel comune dove risiedo ( nel quale sono presenti 4 IC) indicando 3 scelte analitiche e l’ultima sintetica ( ovvero non ho specificato la scuola ma il comune). Mi è stata assegnata la sede espressa con preferenza sintetica. Volevo sapere se sono soggetta a vincolo triennale.

Come stabilito nel CCNI sulla mobilità i docenti che partecipano alla mobilità e ottengono il movimento richiesto potrebbero essere sottoposti al vincolo di pemanenza triennale nella scuola ottenuta e risulterebbero impossibilitati a partecipare alla mobilità nei tre anni successivi.

L’utilizzo del condizionale è doveroso in quanto non tutti i docenti soddisfatti nella mobilità saranno interessati al vincolo triennale. Questo vincolo temporale, infatti, interessa i docenti che si trovano in una delle condizioni previste nel contratto in relazione alla tipologia di movimento e alla tipologia di preferenza nella quale sono stati soddisfatti.

Riferimenti normativi, cosa dice il contratto

Il riferimento normativo è l’art.2 comma 1 del CCNI sulla mobilità 2022/25, ribadito nell’art.1 comma 2 dell’OM n. 30 del 23/02/2024, dove si stabilisce quanto segue:

“Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al primo periodo del presente
comma, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente ordinanza.”

Quindi il vincolo triennale si applica per qualsiasi tipologia di movimento, cioè sia nel trasferimento, anche su diversa tipologia di posto, nel passaggio di cattedra e nel passaggio di ruolo.

Quali preferenze determinano il vincolo triennale?

Le preferenze esprimibili nella domanda di mobilità possono essere di due tipologie: analitiche e sintetiche.

Con la preferenza anaitica il docente chiede una specifica scuola.

Con la preferenza sintetica si chiede un intero comune, distretto o provincia. In questi casi il docente chiede indistintamente tutte le scuole ubicate nella preferenza richiesta, senza alcun ordine di priorità tra esse.

La tipologia di preferenza incide sull’applicazione del vincolo triennale.

Nel caso di trasferimento il vincolo si applica soltanto se il docente è soddisfatto su una preferenza analitica.

Nel caso di passaggio cattedra, passaggio di ruolo e trasferimento su altra tipologia di posto (da sostegno a materia e viceversa), il vincolo si applica sia con preferenza analitica che con preferenza sintetica nel comune di titolarità.

Docenti esclusi dal vincolo

In presenza di precise e specifiche condizioni il docente può essere “esonerato” dal vincolo triennale, così come esplicitato nel comma 3 del succitato art.1 dell’OM:

Il vincolo triennale non si applica:
– ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
– ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

Conclusioni

La nostra lettrice ha partecipato alla mobilità per il prossimo anno scolastico 2024/25 ed è stata trasferita con preferenza sintetica sul comune.
Nel suo caso, quindi, non si applica il vincolo triennale e la docente potrà partecipare alla mobilità anche per il successivo anno scolastico 2025/26

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