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Vincolo dopo mobilità volontaria: le regole non sono cambiate, docenti fermi per tre anni nella stessa scuola

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Il vincolo triennale dopo la mobilità volontaria dipende sempre dalle preferenze espresse e dalla tipologia di movimento

Una lettrice ci scrive:

Sono di ruolo nella scuola di attuale titolarità per trasferimento ottenuto nell”a.s.2022/2023 con il codice scuola. Vorrei sapere se posso presentare domanda di mobilità quest’anno 2023/2024 o se il codice scuola mi vincola per tre anni.

Il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità ottenuta in seguito alla mobilità volontaria è stato introdotto con il CCNI relativo al triennio 2019/20-2020/21–2021/22 e risulta confermato anche per gli anni scolastici successivi.

Quanto disposto nell’art.2 comma 2, quindi, è sempre valido

Disposizione normativa

Il succitato art.2, comma 2 fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione del vincolo triennale in seguito a mobilità volontaria, differenziando i diversi casi relativi alle preferenze espresse nella domanda di mobilità e alla tipologia di movimento.

Si riporta di seguito il comma 2:

Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

Con il CCNI valido per il successivo triennio 2022/23–2023/24-2024/25 il vincolo si estende, senza limitazioni legate alla tipologia di preferenza, per la mobilità interprovinciale, come esplicitato nell’art.2 comma 3:

Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta

Vincolo triennale e differenze in base alla tipologia di movimento e alle preferenze

Il vincolo triennale dopo la mobilità volontaria si applica, quindi, nei seguenti casi:

1- Trasferimento provinciale su preferenza analitica (specifica scuola)

2- Trasferimento provinciale da sostegno a posto comune e viceversa sia su preferenza analitica che su preferenza sintetica nel comune di titolarità

3- Passaggio di cattedra provinciale sia su preferenza analitica che su preferenza sintetica nel comune di titolarità

4- Passaggio di ruolo provincuale sia su preferenza analitica che su preferenza sintetica nel comune di titolarità

5- Mobilità interprovinciale, per qualsiasi movimento (trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) e qualsiasi tipologia di preferenza (analitica su scuola e sintetica su comune, distretto o provincia)

Conclusioni

La nostra lettrice, avendo ottenuto il trasferimento volontario su una scuola richiesta analiticamente, è, quindi, nel vincolo triennale a decorrere dall’anno scolastico 2022/23.

Non potrà, pertanto, partecipare alla mobilità per un triennio e, se interessata, potrà presentare domanda soltanto dopo aver concluso il triennio di permanenza nella scuola dii titolarità, quindi nell’a.s. 2024/25 per l’a.s. 2025/26

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