Vincolo triennale dopo mobilità interprovinciale: riguarderà tutti i docenti che otterranno il trasferimento

Il docente soddisfatto nella mobilità interprovinciale sarà sottoposto al vincolo triennale a prescindere dalla tipologia di preferenza. Novità prevista nel CCNI
Una lettrice ci scrive:
“Sono immessa in ruolo dal 2018. Se faccio domanda di mobilità interprovinciale mettendo tra le preferenze anche tutta la provincia, nel caso dovessi ottenere il movimento richiesto in una sede della provincia non espressa né come scuola e né come comune o distretto, sarei comunque soggetta al vincolo triennale?”
Una delle novità inserite nel CCNI, valido per il triennio 2022/23-2023/24-2024/25, riguarda la mobilità interprovinciale e le conseguenze per i docenti soddisfatti nella richiesta.
Nuovo vincolo temporale dopo mobilità interprovinciale
I docenti soddisfatti nella mobilità interprovinciale saranno sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata a prescindere dalla tipologia di preferenza.
Tale vincolo, quindi, si applicherà sia in seguito a preferenza analitica, ma anche in seguito a preferenza sintetica che potrà essere su comune, distretto o provincia.
L’art.2 comma 3 del contratto stabilisce, infatti, quanto segue:
“Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.”
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi , se, partecipando alla mobilità interprovinciale per il prossimo anno scolastico, otterrà il movimento richiesto sarà interessata dal vincolo triennale nella scuola ottenuta, anche se si tratta di sede non richiesta analiticamente, in sintonia con la succitata normativa.
Ricordiamo che l’ipotesi di CCNI deve ancora essere approvata dalla Funzione pubblica (il testo ad oggi è stato firmato solo dal sindacato CISL), solo successivamente potrà essere considerato definitivo e il Ministero pubblicherà l’Ordinanza ministeriale con la sintesi dei criteri e le date di presentazione della domanda.
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