Vincolo triennale dopo la mobilità: vale per qualsiasi movimento, compreso il trasferimento su altra tipologia di posto
I docenti soddisfatti nella mobilità volontaria su una scuola richiesta hanno il vincolo triennale. Il blocco riguarda qualsiasi movimento anche quello da sostegno a materia
Una lettrice ci scrive:
“Sono docente di sostegno di ruolo della scuola secondaria di I grado, quest’anno ho fatto domanda di mobilità da Roma in un’altra città. Nel caso in cui dovessi ottenere il trasferimento è possibile (ad oggi) poter richiedere il passaggio su materia il prossimo anno scolastico oppure il vincolo triennale sulla sede scelta è valido anche per le materie di insegnamento? Potrebbe indicarmi la norma?”
Il vincolo triennale in seguito alla mobilità volontaria si applica ai docenti soddisfatti in precise preferenze, come stabilisce il CCNI sulla mobilità e l’Ordinanza Ministeriale n.30 del 23/02/2024
Riferimenti normativi
In base alle ultime disposizioni stabilite nella succitata O.M. è previsto il vincolo triennale per i docenti soddisfatti nella domanda di mobilità volontaria sia provinciale che interprovinciale, in presenza delle condizioni indicate nell’art.1 comma 2 per quanto concerne la mobilità provinciale e nell’art.1 comma 8 per quanto riguarda la mobilità interprovinciale, come di seguito riportato.
Mobità volontaria provinciale
“2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al primo periodo del presente comma, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente ordinanza”
Il vincolo triennale in seguito a mobilità provinciale si applica, quindi, nei seguenti casi:
1- trasferimento ottenuto in una scuola richiesta con preferenza analitica
2- trasferimento da sostegno a materia e viceversa in una scuola richiesta con preferenza analitica o in una scuola del comune di titolarità richiesta con preferenza sintetica nel comune
2- passaggio di cattedra ottenuto in una scuola richiesta con preferenza analitica o in una scuola del comune di titolarità richiesta con preferenza sintetica nel comune
3- passaggio di ruolo ottenuto in una scuola richiesta con preferenza analitica o in una scuola del comune di titolarità richiesta con preferenza sintetica nel comune
Mobilità interprovinciale
“8. Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall’articolo 2, comma 3, del CCNI del 18 maggio 2022, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023. [….] Si precisa che per sede della provincia chiesta, di cui al primo periodo del presente comma, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente ordinanza”
Sottolineando che la mobilità interprovinciale è sempre volontaria in quanto il trasferimento d’ufficio può essere disposto soltanto nella provincia di titolarità, si chiarisce che con il comma 8 dell’OM 30/2024 vengono apportate importanti modifiche rispetto alle precedenti disposizioni. Infatti ora il vincolo triennale in seguito a mobilità interprovinciale scatta soltanto con preferenza analitica su specifica istituzione scolastica e non con preferenza sintetica come stabiliva il precedente CCNI
Conclusioni
La nostra lettrice, titolare sul sostegno, ha ottenuto il trasferimento in un altro comune, in una scuola richiesta analiticamente, per cui si trova nel vincolo triennale.
Il vincolo obbliga la docente alla permanenza nella scuola per un triennio a decorrere dal corrente anno scolastico in cui ha ottenuto il trasferimento. Non ha alcuna influenza il fatto che sia interessata al trasferimento su altra tipologia di posto, da sostegno a materia, in quanto il vincolo vale per qualsiasi tipologia di movimento, quindi, anche per quello di suo interesse. Potrà presentare domanda nell’a.s. 2025/26 per il 2026/27
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