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Mobilità, i docenti che hanno avuto o otterranno il trasferimento possono avere vincolo triennale. Chi rientra in questa categoria e perché

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La tipologia di preferenza con la quale si è ottenuto il trasferimento incide sul possibile vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta. Quando si applica con preferenza sintetica

Una lettrice ci scrive:

Dovendo fare domanda di trasferimento, mi risulta difficile capire se l’ottenimento del trasferimento su “Comune” (e dunque su scelta sintetica) comporta il vincolo triennale… su scelta puntale – Scuola – sembra chiaramente di sì. Leggo interpretazione contrastanti. Se può aiutarmi…

Nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità è stato introdotto il vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata con la mobilità, se il docente risulta soddisfatto in specifiche preferenze, come sottolineato nel contratto:
Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale […]”

Vincolo triennale con preferenza analitica

Il docente soddisfatto nella domanda di mobilità volontaria su una preferenza analitica (specifica scuola), sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di nuova titolarità e non potrà presentare domanda di mobilità nel successivo triennio.

Tale vincolo si applica sia per il trasferimento che per la mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo)

Vincolo triennale con preferenza sintetica

Il vincolo triennale si applica anche al docente soddisfatto su preferenza sintetica nel comune di titolarità in seguito a passaggio di cattedra, passaggio di ruolo o trasferimento su altra tipologia di posto (da sostegno a posto comune e viceversa)

Vincolo triennale dopo mobilità interprovinciale

Nel caso di mobilità interprovinciale il vincolo di permanenza triennale si applica sempre, sia con preferenza analitica che con preferenza sintetica, come esplicitamente stabilito nell’art.2 comma del CCNI:
Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023 […]”

Mobilità docenti 2023/24, al via la domanda: come si compila. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capitoli

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