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Vincolo triennale dopo il trasferimento : in quali casi non si applica

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Il vincolo triennale non interessa tutti i docenti che hanno partecipato alla mobilità e hanno ottenuto il trasferimento. Vediamo in quali casi non si applica

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di sostegno di scuola primaria. Due anni fa ho presentato domanda di mobilità in quanto soprannumeraria, ma non condizionata. Sono sottoposta al vincolo triennale? Ci sono delle eccezioni in cui non si applica  il vincolo triennale?

Con il CCNI sulla mobilità in vigore dall’anno scolastico 2019/20 e valido per un triennio, quindi fino al corrente anno scolastico 2021/22, è stato introdotto il vincolo triennale nella scuola di titolarità, per i docenti che hanno ottenuto il movimento richiesto.

Questo vincolo temporale impedisce ai docenti coinvolti di partecipare alla mobilità nel successivo triennio

Non tutti i docenti soddisfatti nella mobilità sono, però, sottoposti al vincolo triennale. Analizziamo i casi in cui tale vincolo non si applica

Disposizioni normative

Il vincolo è stato introdotto nell’ultimo contratto sulla mobilità e viene disciplinato nell’art.2 comma 2, dove si stabilisce quanto segue:

Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”

In quali casi non si applica il vincolo

Il vincolo triennale, come chiarisce il succitato articolo, non si applica, quindi nei seguenti casi:

1- Trasferimento nella stessa tipologia di posto con preferenza sintetica

2- Trasferimento in diversa tipologia di posto e mobilità professionale con preferenza sintetica in un comune diverso da quello di titolarità

3- docente beneficiario delle precedenze previste nell’art.13 del contratto, se ha ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, anche se tale scuola è stata richiesta con preferenza analitica

4- docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatto su una preferenza espressa, differente dalla scuola di precedente titolarità

Conclusioni

Nel caso della nostra lettrice, la docente, pur essendo soprannumeraria, non avendo condizionato la domanda,  ha ottenuto un trasferimento volontario.

Se la scuola assegnata è stata da lei richiesta con preferenza analitica, si applica il vincolo triennale.

Se, invece, ha ottenuto il trasferimento con preferenza sintetica può liberamente partecipare alla mobilità senza vincoli

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