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Vincolo triennale dopo il trasferimento: è valido per tutte le tipologie di movimento

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Il docente nel vincolo triennale non potrà partecipare alla mobilità per un triennio. Il blocco interessa sia i trasferimenti che i passaggi

Una lettrice ci scrive:

Scrivo per avere un’informazione relativa a un passaggio di ruolo. Lo scorso anno ho chiesto trasferimento e passaggio (alla secondaria di secondo grado). In entrambi i casi ho fatto una richiesta puntuale inserendo le due scuole vicine a casa. Ho ottenuto il trasferimento nella scuola richiesta, ma non il passaggio. Deduco quindi di essere soggetta al vincolo triennale, ma mi rimane un dubbio. Al momento dell’inserimento delle domande avevo dato priorità uno al passaggio di ruolo.  Mi chiedevo se questo mi permettesse di chiedere nuovamente passaggio

Il docente soddisfatto nella mobilità volontaria su una scuola richiesta analiticamente è nel vincolo triennale, come stabilito nell’art.2 comma 2 del CCNI

Vincolo triennale per qualsiasi movimento

Il  vincolo triennale impedisce al docente interessato di partecipare, per tre anni, a qualsiasi movimento sia territoriale che professionale.

Il docente nel vincolo, quindi, non potrà chiedere nessuno dei movimenti possibili:

  •  niente trasferimento per la stessa tipologia di posto
  • niente trasferimento per tipologia di posto diversa
  • niente passaggio di cattedra
  • niente passaggio di ruolo

È sbagliato ritenere che il blocco riguardi soltanto la tipologia di movimento ottenuta, nel senso che è sbagliato ritenere che  il docente, che ottiene il trasferimento con preferenza analitica, non potrà chiedere per tre anni trasferimento, ma potrà partecipare alla mobilità professionale

Nel caso di docente che presenta contemporaneamente più domande di mobilità, è sbagliato ritenere che il blocco riguardi soltanto la tipologia di movimento al quale si è data la priorità nella domanda

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, essendo nel vincolo triennale, non potrà chiedere per il prossimo anno il passaggio di ruolo che desidera, in quanto il blocco triennale interessa anche questa tipologia di movimento.

Si ritiene utile precisare, inoltre, che tra la domanda di trasferimento e di passaggio di ruolo, presentate contemporaneamente, non è possibile inserire un ordine di priorità, in quanto tale ordine è indicato nel contratto dove si stabilisce la priorità per il passaggio di ruolo.  Come indicato, infatti, nell’art.6 comma 3, “[…] Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti […]”

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