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Vincolo triennale assunti concorso straordinario bis, anno di prova si computa nel triennio?

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Il vincolo di permanenza nella scuola di assunzione è triennale, tuttavia gli anni diventano quattro in caso di docenti privi di abilitazione. Discorso a parte va fatto per le assunzioni straordinarie.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Si potrebbe cortesemente fare chiarezza sulla questione del vincolo triennale dei docenti assunti da straordinario-bis, a tempo determinato nell’anno (di prova) 2022/2023 e a tempo indeterminato dall’a.s. 2023-2024? Dall’ultimo articolo di OS pubblicato a riguardo, sembrerebbe di capire che i suddetti docenti abbiano i 3 anni di vincolo SENZA computare il proprio anno di prova svolto nella medesima scuola. In pratica, dunque, sarebbero soggetti a vincolo QUADRIENNALE, e non triennale, visto che, da bando di concorso, l’accettazione del ruolo comportava già un vincolo, ossia l’obbligo di permanere nella stessa scuola in cui si era stati assunti a tempo determinato per l’anno di prova. Tuttavia, stando alla normativa e a svariati articoli pubblicati qualche tempo fa sempre da OS (come i seguenti: Docenti neoassunti e vincolo triennale, mobilità con riserva a.s. 2023/24. E l’assegnazione provvisoria? Al momento divieto per l’interprovinciale oppure Concorso straordinario bis, docenti assunti in ruolo dal 2023/24: soggetti a vincolo triennale. Vale anche anno di prova?), si constata che la stessa questione era in precedenza interpretata in modo diverso (più accettabile dal punto di vista sia logico sia normativo) riguardo al computo dell’anno di prova nei 3 anni di vincolo triennale.

Rispondiamo al nostro lettore descrivendo il vincolo in questione ed evidenziando le differenze tra assunti in via ordinaria e straordinaria, nonché indicando quali disposizioni sono chiare e quali invece necessitano di un chiarimento ministeriale.

Vincolo permanenza

Chiariamo subito che il vincolo di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 è stato pensato (come anche il precedente vincolo triennale) per i docenti direttamente assunti a tempo indeterminato tramite le ordinarie procedure di immissione in ruolo. Tale vincolo poi è applicato anche ai docenti assunti con incarico finalizzato al ruolo, come ad esempio gli assunti da concorso straordinario bis a.s. 2022/23 e 2023/24 e GPS sostegno a.s. 2023/24, per i quali bisogna prestare attenzione anche alle relative disposizioni normative di rifermento, fermo restando che sono necessari dei chiarimenti, come già evidenziato in alcuni altri nostri articoli., anche citati dal lettore.

Vincolo docenti assunti procedure ordinarie

In base al succitato art. 399/3 del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL 44/2023, convertito in legge n. 74/2023, dispone che, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2022/23, ai docenti di tutti i gradi di istruzione a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, si applica quanto disposto dall’articolo 13/1 del D.lgs. 59/2017: Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In base alle disposizioni sopra riportate, il docente neo immesso in ruolo deve restare nella scuola di assunzione (ove svolge il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Ai tre anni citati, leggiamo nel testo sopra riportato, si aggiunge un altro anno scolastico per una particolare categoria di docenti, ossia quelli di cui al comma 2 dell’articolo 13 e all’articolo 18 bis dello stesso D.lgs. 59/2017. Si tratta dei docenti della scuola secondaria che parteciperanno ai previsti concorsi nell’ambito del nuovo sistema di formazione e reclutamento senza abilitazione. Qui sono indicati i docenti in questione.

Dunque, nel caso di docenti partecipanti al concorso:

  • con l’abilitazione, gli stessi restano nella scuola di assunzione per 3 anni scolastici: il primo anno sono subito assunti a tempo indeterminato e svolgono l’anno di prova; svolto l’anno di prova sono vincolati per altri due anni;
  • senza abilitazione (dal prossimo concorso), gli stessi restano nella scuola di assunzione per 4 anni scolastici: il primo anno integrano la formazione per conseguire l’abilitazione, quindi l’anno successivo sono immessi in ruolo, svolgono l’anno di prova e sono vincolati nella suddetta scuola per altri due anni (1 anno per l’abilitazione + 3 di vincolo, compreso l’anno di prova).

Evidenziamo che:

  • sono esclusi dal vincolo i docenti: in situazione di soprannumero o esubero (che saranno costretti a presentare domanda di mobilità); con grave disabilità personale (33, comma 6) oppure docenti che assistono un persona con grave disabilità (coniuge, parte di un’unione civile, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado). La situazione di disabilità personale ovvero del soggetto assistito devono essersi verificate, o meglio accertate, dopo il termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di vincolo i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Sin qui parliamo delle assunzioni effettuate in via ordinaria.

Vincolo assunzioni straordinarie

Premettiamo che:

  1. il vincolo sopra descritto va applicato anche agli assunti tramite procedura straordinaria
  2. (considerata la dicitura della disposizione, rivolta ai docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto), fermo restando che per gli stessi va tenuta in considerazione la normativa di riferimento;
  3. le suddette assunzioni straordinarie in esame sono quelle effettuate da concorso straordinario bis a.s. 2023/24 e anche 2022/23 (infatti, gli assunti nel 2022/23 avranno come decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo il primo settembre 2023, anno scolastico 2023/24 in cui entra in vigore il vincolo) e da GPS sostegno prima fascia/elenco aggiuntivo a.s. 2023/24;
  4. il DM 108/2022 (art. 19/3), disciplinante le assunzioni da concorso straordinario bis, prevede che ai docenti assunti da tale procedura si applichi l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94; articolo che contiene le disposizioni sopra riportate relative al vincolo;
  5. il DL 44/2023 (che ha previsto, per l’a.s. 2023/24, le assunzioni da GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo) dispone quanto segue: a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni  sopravvenute di esubero o soprannumero.

Sottolineiamo che:

  • riguardo al punto 3 va chiarito dal MIM se per i docenti in esame (assunti dallo straordinario bis), che svolgono l’anno di prova durante il contratto a tempo determinato, l’anno a tempo determinato va computato o meno nei tre anni. Infatti, se è vero che l’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 dispone che l’anno di prova si computa, ai fini del triennio, è altrettanto vero che lo stesso articolo prevede che il vincolo decorre dall’anno di assunzione in ruolo, come per chi sarà assunto da concorso senza abilitazione, che, diversamente dagli assunti da straordinario bis, svolgono l’anno di prova quando saranno assunti in ruolo;
  • la disposizione di cui al punto 4, relativa gli assunti da GPS sostegno prima fascia/elenco aggiuntivo, sembra far partire il vincolo dall’anno di assunzione a tempo determinato: a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono … L’a.s. 2023/24, come detto, è proprio l’anno di assunzione a tempo determinato. La disposizione in questione, inoltre, prevede una sola deroga al vincolo, che non si applica ai soli docenti soprannumerari o in esubero, e parla di effettivo servizio, mentre nell’art. 399/3 si parla di permanenza nella scuola di assunzione. Anche in tal caso il MIM dovrebbe fornire opportuni chiarimenti.

Certezze

Alla luce di quanto detto,

è certo che per i docenti assunti in via ordinaria (da GaE e GM) dall’a.s. 2023/24:

  • con abilitazione, il vincolo decorre dall’anno di assunzione in ruolo e dura tre anni, anno di prova compreso;
  • senza abilitazione, il vincolo decorre dall’anno di assunzione in ruolo, ma gli stessi restano nella scuola di assunzione 4 anni: il primo anno sono assunti a tempo determinato e conseguono l’abilitazione; il secondo sono assunti in ruolo e inizia il vincolo; poi non possono muoversi per altri due anni;
  • il vincolo in questione riguarda anche i docenti assunti da straordinario bis- 2022/23 e 2023/24, nonché gli assunti da GPS sostegno prima fascia/elenco aggiuntivo a.s. 2023/24

va, invece. chiarito dal MIM:

  • per i docenti assunti da straordinario bis, se va computato o meno l’anno di prova, svolto durante il servizio a tempo determinato;
  • per i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia/elenco aggiuntivo, se si si computa l’anno a tempo determinato, durante il quale gli interessati svolgono l’anno di prova (come sembra dalla disposizione di cui al DL 44/23), nonché le deroghe al vincolo e l’effettività del servizio, ai fini del superamento dello stesso;
  • per tutti gli assunti in via ordinaria o straordinaria, se nei tre anni di vincolo si deve svolgere effettivamente o meno il servizio (per gli assunti in via ordinaria e da straordinario bis, soprattutto).

Conclusioni

Ritornando al quesito del nostro lettore, come detto sopra, va chiarito se l’a.s. 2022/23, anno in cui ha svolto l’anno di prova con contratto a tempo determinato, vada o meno computato nel vincolo. Quanto agli articoli citati nel quesito, affermiamo quanto segue: l’ ultimo articolo di OS riguarda in generale il vincolo triennale e, nell’incertezza sopra esposta (relativa al computo o meno dell’anno di prova per gli assunti da straordinario bis) si avanza l’ipotesi che il predetto anno di prova potrebbe non essere computato, come per i futuri assunti da concorso senza abilitazione, fermo restando che il MIM debba chiarire, come detto anche  nel precedente articolo citato; l’altro articolo citato dal lettore è dedicato agli assunti direttamente in ruolo (e non riguarda il lettore).

Per completezza di informazione, ricordiamo che il vincolo sopra illustrato dovrebbe essere attenuato dalle disposizioni di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL (di cui si attende la firma definitiva, affinché diventi definitiva), secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere. Lo stesso dicasi per il personale con disabilità di cui all’articolo 21 della legge 104/92. Attendiamo comunque che la predetta Ipotesi diventi contratto e che le disposizioni in esame siano declinate nel CCNI sulla mobilità.

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