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Vincolo sul sostegno: dopo il quinquennio si può chiedere mobilità su materia

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Superato il vincolo quinquennale il docente titolare sul sostegno può partecipare alla mobilità su materia.  Può chiedere sia trasferimento che passaggio

Una lettrice ci scrive:

Sono un un’insegnante di sostegno scuola primaria di ruolo sul sostegno a Roma nell’anno scolastico 2014-15.  Ho superato l’anno di prova a Roma e da settembre 2015 sono in assegnazioni provvisoria nella provincia di Napoli.  Ogni anno faccio la domanda di mobilità. Ora vorrei sapere se quest’anno posso fare il trasferimento dal sostegno al posto comune. Penso di aver superato il vincolo quinquennale sul sostegno

Il docente titolare sul sostegno è tenuto a rimanere su questa tipologia di posto per un quinquennio come chiarisce il CCNI nell’art.23 comma 7.

Come si conteggia il quinquennio

Il vincolo quinquennale sul sostegno decorre dall’anno scolastico di immissione in ruolo su questa tipologia di posto o dall’anno scolastico in cui si ottiene il trasferimento da materia a sostegno.

Nel computo del quinquennio, che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del  decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis, è calcolato anche l’anno scolastico in corso.

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, in ruolo sul sostegno dal 2014/15, ha superato il quinquennio l’anno scorso,  in quanto per lei l’anno in corso risulta il sesto sul sostegno

Potrà pertanto partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico chiedendo trasferimento da sostegno a materia, che è il movimento che le interessa.

Si sottolinea, inoltre, che volendo e avendo i requisiti necessari potrà partecipare anche alla mobilità professionale su materia chiedendo sia passaggio di cattedra che passaggio di ruolo

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