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Vincolo quinquennale sul sostegno: riparte dopo passaggio di ruolo sempre sul sostegno

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Il docente di sostegno che ottiene passaggio di ruolo sulla stessa tipologia di posto deve permanere un quinquennio nel nuovo ruolo, quindi il vincolo sul sostegno riparte

Un lettore ci scrive:

Sono un docente di ruolo di sostegno (specializzato sia sul sostegno che su materia educazione fisica).. ho assolto il mio obbligo quinquennale sul sostegno alle scuole medie, ma avendo chiesto e ottenuto passaggio alle superiori devo permanere altro quinquennio su sostegno; posso richiedere utilizzazione su materia ed. fisica?”

Il docente titolare sul sostegno è tenuto a rimanere su questa tipologia di posto per un quinquennio a decorrere dall’anno scolastico della sua immissione in ruolo o dall’anno scolastico in cui ottiene il trasferimento da posto comune a sostegno, in sintonia con quanto stabilisce l’art.23 del CCNI sulla mobilità

Vincolo quinquennale e mobilità

Il docente nel vincolo quinquennale, non interessato dal vincolo di permanenza triennale nella scuola, potrà partecipare alla mobilità solo per posti sul sostegno e potrà chiedere, quindi, sia trasferimento che passaggio di ruolo nella stessa tipologia di posto

Per quanto riguarda il trasferimento tale disposizione è chiarita esplicitamente nel comma 9 del succitato art.23 dove si stabilisce quanto segue:

“L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione”

Per quanto riguarda il passaggio di ruolo il riferimento è il comma 11:

“I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità  per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio”

Vincolo quinquennale dopo passaggio di ruolo

Il docente che ottiene il passaggio di ruolo sul sostegno è tenuto, quindi, a rimanere nel nuovo ruolo per un quinquennio. Se il docente è ancora nel vincolo quinquennale, il computo del quinquennio ricomincia nel nuovo grado di titolarità

Conclusioni

Il nostro lettore, avendo ottenuto il passaggio di ruolo sul sostegno nella scuola Secondaria II grado, è nel vincolo quinquennale e questo gli impedisce di partecipare nei cinque anni successivi alla mobilità su materia, così come non potrà partecipare neanche alla mobilità annuale volontaria su materia

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