Vincolo quinquennale sul sostegno: riparte dopo il passaggio di ruolo sempre sul sostegno

Il docente titolare sul sostegno deve rispettare un nuovo vincolo quinquennale se ottiene il passaggio di ruolo sempre sul sostegno. Questo anche se ha già superato il vincolo nel ruolo di provenienza
Un lettore ci scrive:
“Sono un insegnate di sostegno alle medie da 7 anni ( quindi libero del vincolo quinquennale sul sostegno), se chiedo il trasferimento alle superiori, sempre per il sostegno, dovrò nuovamente sottostare al vincolo quinquennale?”
Il docente titolare sul sostegno è tenuto a rimanere su questa tipologia di posto per un quinquennio, prima di poter chiedere mobilità su posto comune.
Questo vincolo temporale interessa i docenti titolari su questa tipologia di posto in qualsiasi ordine o grado di istruzione
Vincolo quinquennale sul sostegno, riferimento normativo
Il vincolo quinquennale sul sostegno è previsto nel CCNI sulla mobilità, dove nell’art.23 comma 7 si stabilisce quanto segue:
“Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta
la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali
tipologie di posti […]”
Chiaramente tale vincolo si estende anche ai docenti neo-immessi in ruolo sul sostegno che, se sono in possesso dei titoli e dei requisiti necessari, potranno partecipare alla mobilità su posto comune solo dopo cinque anni a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo
Vincolo quinquennale sul sostegno, quali docenti ne sono esclusi
L’obbligo di permanenza quinquennale sul sostegno, però, non interessa tutti i docenti titolari su questa tipologia di posto, come chiarisce il succitato art.23
Tale obbligo, infatti, non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto, questi docenti conservano titolo alle precedenze previste nell’art. 13 punti II) e V) del contratto sulla mobilità.
Vincolo quinquennale sul sostegno dopo il passaggio di ruolo sul sostegno
Il passaggio di ruolo sul sostegno determina il vincolo quinquennale su questa tipologia di posto anche per il docente titolare sul sostegno che ha già superato il vincolo in altro grado di istruzione.
Anche il docente nel vincolo sul sostegno che partecipa alla mobilità su questa tipologia di posto e ottiene il passaggio di ruolo, dovrà rispettare un nuovo vincolo quinquennale sul sostegno e per lui il calcolo del quinquennio ripartirà nel nuovo grado di titolarità
Questa disposizione è prevista nello stesso art.23 precedentemente citato, dove, nel comma 11, si chiarisce che “[…] I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di
permanervi per un quinquennio […]”
Conclusioni
Il nostro lettore, quindi, pur avendo superato il vincolo quinquennale sul sostegno nella scuola Secondaria I grado, se otterrà il movimento che gli interessa (passaggio di ruolo nella scuola Secondaria II grado e non trasferimento come erroneamente scrive), sarà sottoposto ad un nuovo vicolo di permanenza quinquennale nel nuovo grado di istruzione in cui sarà titolare
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