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Vincolo quinquennale sul sostegno: quando si deve ripetere?

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Il vincolo quinquennale sul sostegno non è una tantum, ma è possibile ripeterlo più volte nel corso della carriera. Vediamo in quali casi

Un lettore ci scrive:

Sono un docente di sostegno della scuola secondaria di II grado in ruolo da 10 anni. Questo anno ho ottenuto il trasferimento provinciale (su comune) su sostegno sempre in una scuola dello stesso ordine e grado. La mia domanda e’ questa: sono di nuovo soggetto al vincolo quinquennale o l’anno prossimo potrei fare domanda di trasferimento su posto comune?

I docenti titolari sul sostegno hanno l’obbligo di rimanere cinque anni in questa tipologia di posto. Devono rispettare, quindi, quello che viene chiamato vincolo quinquennale

Riferimenti normativi

Il vincolo quinquennale sul sostegno è previsto nel CCNI sulla mobilità, dove, nell’art.23 comma 7, si stabilisce quanto segue:

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. […]”

Chiaramente tale obbligo riguarda anche i docenti neo-immessi in ruolo sul sostegno, per i quali la decorrenza del vincolo coincide con l’anno scolastico dell’immissione in ruolo (art.7 commi 12 e 13)

Sono esclusi dal vincolo quinquennale soltanto i docenti soprannumerari trasferiti con domanda condizionata da posto comune a sostegno, come chiaramente stabilisce il succitato art.7:

Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto, tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V) del presente contratto […]”

Quale mobilità per il docente nel vincolo quinquennale

Il docente nel vincolo quinquennale sul sostegno, se non è sottoposto ad altri vincoli temporali, può partecipare alla mobilità soltanto per posti sul sostegno. Il vincolo in questione interessa tutti i docenti a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di titolarità.
Quindi è possibie chiedere trasferimento sul sostegno (art.7 comma 9) o passaggio di ruolo sul sostegno (art.7 comma11)

art.7 comma 9: “L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.

art.7 comma 11: “I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi […]”

Calcolo del vincolo quinquennale

Il calcolo del quinquennio decorre dall’anno scolastico in cui si ottiene il movimento da posto comune a sostegno o l’immissione in ruolo sul sostegno e, come chiarisce il comma 8 del succitato art.7, “Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, è calcolato l’anno scolastico in corso.

Quando si ripete il vincolo quinquennale

Il vincolo quinquennale, una volta superato, non impedisce più al docente di partecipare alla mobilità su posto comune, ma non lo esonera dalla possibilità di doverlo ripetere, nel caso decidesse di “ritornare sul sostegno” con un successivo trasferimento o passaggio.

Il vincolo infatti non è una tantum e il docente che lo ha superato e si è trasferito su posto comune, sarà tenuto a rispettare un nuovo vincolo quinquennale nel caso, negli anni successivi, decidesse di trasferirsi di nuovo sul sostegno.

Con il passaggio di ruolo sul sostegno, invece, il vincolo ricomincia anche per il docente che si trova nel vincolo quinquennale. Se il docente ottiene questo movimento dopo quattro anni sul sostegno in un altro grado di istruzione dovrà ripartire da zero nel computo del quinquennio la cui decorrenza sarà dall’anno scolastico del passaggio di ruolo ottenuto (art.7 comma 11: ” […] I docenti che
ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio […]”

Conclusioni

Il nostro lettore, titolare sul sostegno da 10 anni, ha , quindi, superato abbondantemente il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto.

Il trasferimento ottenuto sempre sul sostegno non fa partire di nuovo il vincolo quinquennale e non determina alcun ulteriore vincolo temporale (vincolo triennale nella scuola di nuova titolarità), in quanto il suo movimento è stato un trasferimento provinciale su preferenza sintetica (comune) e non analitica (scuola).

Se il docente è interessato, potrà, quindi, presentare domanda di trasferimento su materia per l’anno scolastico 2025/26

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