Vincolo quinquennale sul sostegno: non impedisce di partecipare alla mobilità, ma solo sul sostegno

Il docente nel vincolo quinquennale sul sostegno può partecipare alla mobilità sul sostegno, a meno che non sia sottoposto ad altri vincoli
Una lettrice ci scrive:
“Ho ottenuto trasferimento interprovinciale e dal 1 settembre 2021 sarò insegnante di sostegno. Posso partecipare alla mobilità del prossimo anno, cambiando provincia o istituto, rimanendo comunque sul sostegno per rispettare il vincolo quinquennale?
Qualcuno mi dice che sono legata alla mia nuova sede di titolarità per 5 anni,altri che posso partecipare alla mobilità e alle assegnazioni provvisorie”
Il docente titolare sul sostegno ha l’obbligo di rimanere cinque anni su questa tipologia di posto, senza poter partecipare alla mobilità su posto comune per un quinquennio
Disposizioni normative
Il vincolo quinquennale sul sostegno è previsto nell’art.23 del CCNI sulla mobilità dove, nel comma 7, si stabilisce che “Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti […]”
Tale vincolo si applica anche ai docenti immessi in ruolo sul sostegno a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo
Docente nel vincolo quinquennale e mobilità
Il docente nel vincolo quinquennale sul sostegno, se non è sottoposto ad alcun vincolo temporale nella scuola di titolarità, può partecipare alla mobilità, ma soltanto per posti sul sostegno.
Potrà quindi partecipare alla mobilità territoriale, alla mobilità professionale e, se ha i requisiti necessari, anche alla mobilità annuale per la tipologia di posto di titolarità.
Conclusioni
La nostra lettrice ha ottenuto il trasferimento interprovinciale da posto comune a sostegno, perciò si trova nel vincolo quinquennale sul sostegno.
Se ha ottenuto il trasferimento su una scuola richiesta con preferenza analitica, oltre ad avere il vincolo quinquennale sul sostegno, è sottoposta anche al vincolo triennale nella scuola di titolarità. In questo caso non potrà partecipare alla mobilità per tre anni neanche sul sostegno.
Se, invece, il trasferimento ottenuto è legato ad una preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) l’unico vincolo che la interessa è quello sul sostegno. In questo caso potrà partecipare alla mobilità, ma solo sul sostegno
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