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Vincolo quinquennale sul sostegno: non è una tantum e si può ripetere più volte in seguito alla mobilità

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Il vincolo quinquennale sul sostegno può essere ripetuto più volte dal docente che rientra con la mobilità volontaria sul sostegno. Averlo superato una volta non esonera il docente dal doverlo ripetere

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di scuola Secondaria di II grado attualmente di ruolo su posto comune  a Milano e vorrei chiedere il trasferimento in Sicilia. Per aumentare le possibilità di essere trasferita sarei disposta a fare domanda anche su posto di sostegno (oltre che per la materia). Ho già insegnato su sostegno (dopo la nomina in ruolo sul sostegno per 6 anni, superando il vincolo dei 5 anni).  Se venissi trasferita su un posto di sostegno a Messina (stesso ordine e grado di scuola) sarei soggetta ancora al vincolo di 5 anni?  Per me è molto importante sapere questa informazione, io non sono riuscita a trovare notizie nell’ordinanza ministeriale

Il docente titolare sul sostegno ha l’obbligo di rimanere su questa tipologia di posto per cinque anni, in sintonia con quanto prevede il CCNI sulla mobilità nell’art.23 comma 7:

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti [….]”

Decorrenza del vincolo quinquennale sul sostegno

Il vincolo quinquennale sul sostegno si conteggia con la seguente decorrenza:

1- per i docenti titolari sul sostegno in seguito ad immissione in ruolo su questa tipologia di posto, a decorrere dall’anno scolastico della loro immissione in ruolo

2- per i docenti titolari sul sostegno in seguito a trasferimento da posto comune, a decorrere  dall’anno scolastico del trasferimento

3- per i docenti che ottengono il passaggio di ruolo sul sostegno, a decorrere dall’anno scolastico del passaggio a prescindere dalla tipologia di posto di precedente titolarità

Vincolo quinquennale: può essere ripetuto più volte dallo stesso docente

Il docente che viene a trovarsi in una delle condizioni indicate sopra è tenuto, quindi, a rispettare il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno, anche se tale vincolo lo ha già superato in passato

Coloro che, dopo aver superato i cinque anni di permanenza sul sostegno, hanno ottenuto trasferimento dal sostegno a posto comune, chiedono e ottengono un nuovo trasferimento con “rientro” sul sostegno, sono tenuti a rispettare un nuovo vincolo quinquennale.

I docenti, sia titolari sul sostegno che su posto comune,  sono tenuti, in seguito a passaggio di ruolo sul sostegno a rimanere cinque anni sul sostegno nel nuovo grado di titolarità.

Pertanto i titolari sul sostegno ancora nel vincolo dovranno ricominciare il computo dei 5 anni nel nuovo ruolo, se ottengono il passaggio.

Tale disposizione è prevista nel comma 11  del succitato art.23, dove si chiarisce che“[…] I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio […]”

Conclusioni

Nel caso indicato dalla nostra lettrice, se otterrà il trasferimento interprovinciale sul sostegno, sarà di nuovo sottoposta il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto, anche se tale vincolo lo ha già superato in passato, prima di acquisire, con la mobilità, la titolarità su posto comune

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