Vincolo quinquennale su sostegno: può essere ripetuto più volte in base i movimenti ottenuti dal docente

Il vincolo quinquennale sul sostegno non è una tantum, ma può essere ripetuto dallo stesso docente in base ai diversi movimenti ottenuti
Una lettrice ci scrive:
“Sono stata immessa in ruolo nell’anno scolastico 2007/2008 come docente sostegno primaria, nell’anno scolastico 2015/2016 ho ottenuto trasferimento come docente primaria comune; nell’anno scolastico 2017/2018 ho ottenuto trasferimento in altra provincia ritornando su sostegno primaria. Io vorrei richiedere il passaggio di ruolo alle scuole secondarie di secondo grado su classe di concorso A018 dove sono abilitata, posso richiederlo o mi trovo nuovamente nel vincolo quinquennale sul sostegno?”
L’obbligo di permanenza quinquennale sul sostegno interessa tutti i docenti titolari sul sostegno in seguito ad immissione i ruolo su questa tipologia di posto o in seguito a trasferimento volontario da posto comune a sostegno.
I docenti nel vincolo non potranno partecipare, quindi, alla mobilità su materia nei successivi 5 anni a decorrere dall’anno scolastico dell’immissione in ruolo o del trasferimento ottenuto
Una volta superato il quinquennio il docente potrà partecipare liberamente alla mobilità anche per posto comune
Il vincolo quinquennale si può ripetere
Il docente che supera il quinquennio di permanenza sul sostegno e partecipa alla mobilità su posto comune ottenendo il movimento richiesto, non è esonerato dal vincolo quinquennale se dovesse ritornare sul sostegno in seguito a movimento volontario.
Il vincolo quinquennale, infatti, non è una tantum, nel senso che deve essere superato soltanto una volta dal singolo docente che, invece, potrebbe trovarsi nelle condizioni di doverlo ripetere.
Se il docente, che, dopo il quinquennio sul sostegno, si trasferisce su posto comune, dovesse decidere di ritornare sul sostegno con un successivo trasferimento, dovrà di nuovo rispettare il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno in quanto il suo movimento è stato su diversa tipologia di posto, da posto comune a sostegno. Nessuna influenza ha, in questo caso, il fatto che il docente sia stato già titolare sul sostegno e come tale abbia già superato un vincolo quinquennale su questa tipologia di posto.
Conclusioni
La risposta al quesito posto dalla nostra lettrice è, quindi, affermativa.
Il trasferimento interprovinciale ottenuto da posto comune a sostegno la obbliga a rimanere un quinquennio sul sostegno.
Avendo ottenuto il trasferimento nell’anno scolastico 2017/2018, potrà chiedere il movimento che le interessa (passaggio di ruolo nella scuola Secondaria di II grado per la classe di concorso A018) nell’anno scolastico 2021/22 per il 2022/23
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