Vincolo quinquennale sostegno: nel computo si valuta anche l’anno scolastico in corso
Il docente che è al quinto anno sul sostegno, se non soggetto ad altri vincoli, potrà chiedere trasferimento su posto comune per il 2020/21
Una lettrice ci scrive:
“Quest’anno scolastico 2019/2020 é il mio quinto anno di ruolo nel posto di sostegno per la scuola primaria. Posso già chiedere quest’anno, ovvero nel mese di marzo 2020 il passaggio al posto comune, stesso ordine di scuola che sarebbe valido a partire dal prossimo anno scolastico?”
Il docente titolare sul sostegno è tenuto a rispettare il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto, come indica chiaramente il CCNI sulla mobilità
Vincolo quinquennale: riferimenti normativi
Il vincolo quinquennale sul sostegno è esplicitato nell’art.23 comma 7 del CCNI, dove si stabilisce quanto segue:
“Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti [….]”
La decorrenza del vincolo corrisponde, quindi, all’anno scolastico per il quale si ottiene il trasferimento da posto comune a sostegno, o, nel caso di docenti neo-assunti con contratto a tempo indeterminato, dall’anno scolastico dell’immissione in ruolo
Computo del quinquennio
Nel computo del quinquennio, come chiarisce il comma 8 del succitato art.23, oltre a tener conto dell’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), deve essere calcolato l’anno scolastico in corso.
I docenti che ottengono passaggio di ruolo sempre sul sostegno, dovranno conteggiare un nuovo quinquennio nel nuovo ordine o grado di titolarità. Per questi docenti, infatti, il computo del quinquennio ricomincia, poiché, come stabilisce il comma 11, “[….] I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio[….]”
Conclusioni
La nostra lettrice sta svolgendo nel corrente anno scolastico il quinto anno di servizio sul sostegno e in questo modo supera il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto.
Se per il corrente anno scolastico non ha partecipato alla mobilità o se ha partecipato non ha ottenuto il movimento richiesto su una scuola indicata con preferenza analitica, situazione che determinerebbe per lei il vincolo di permanenza triennale nella scuola, potrà chiedere per il prossimo anno scolastico trasferimento da sostegno a posto comune
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