Vincolo quinquennale sostegno e vincolo triennale scuola: possono interessare contemporaneamente lo stesso docente

Un docente può avere il vincolo quinquennale sul sostegno e anche quello triennale nella scuola di titolarità. Non sempre aver superato il primo consente di partecipare alla mobilità su materia
Una lettrice ci scrive:
“In merito a questo articolo (https://m.orizzontescuola.it/vincolo-quinquennale-sul-sostegno-il-docente-che-lo-ha-superato-puo-chiedere-passaggio-di-ruolo-su-materia/), vorrei sapere se io, che quest’anno finisco il quinquennio di vincolo sul sostegno e l’anno scorso ho richiesto e ottenuto trasferimento in scuola specifica, posso chiedere il passaggio alla materia o devo rimanere tre anni nella scuola dove sono e sul sostegno”
Un docente può essere sottoposto a diversi vincoli temporali che condizionano la sua possibilità di partecipare alla mobilità
Vincolo temporale sul sostegno
Tale vincolo interessa i docenti titolari sul sostegno che sono obbligati a rimanere su questa tipologia di posto per cinque anni.
La decorrenza del quinquennio coincide con l’anno scolastico di immissione in ruolo o con l’anno scolastico in cui si ottiene il trasferimento da materia a sostegno, come esplicitato nell’art.23 comma 7 del CCNI
Una volta superato il quinquennio il docente, se non soggetto ad ulteriori vincoli temporali, potrà partecipare alla mobilità su posto comune/materia
Vincolo triennale nella scuola di titolarità
Il docente che partecipa alla mobilità volontaria e ottiene trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo in una scuola richiesta con preferenza analitica oppure, nel caso della mobilità professionale o del trasferimento su altra tipologia di posto, con preferenza sintetica nel comune di titolarità, è obbligato a rimanere nella scuola assegnata per un triennio e non potrà, quindi, partecipare alla mobilità nei tre anni scolastici successivi, come esplicitato nell’art.2 comma 2 del CCNI
Conclusioni
I due vincoli possono coesistere e interessare contemporaneamente lo stesso docente
Il superamento di un vincolo non esonera il docente dal rispettare l’altro vincolo che lo interessa.
Nel caso della nostra lettrice, il trasferimento ottenuto la obbliga a rimanere nella scuola di titolarità per un triennio, nonostante abbia superato il vincolo quinquennale sul sostegno.
Non potrà quindi partecipare alla mobilità su materia per il prossimo anno scolastico e non potrà presentare alcuna domanda di mobilità per il triennio successivo all’anno scolastico in cui ha ottenuto il trasferimento volontario su una scuola richiesta analiticamente
Dovrà, quindi, rimanere ancora per un triennio sul sostegno nella nuova scuola di titolarità
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