Vincolo quinquennale, ridurlo e non eliminarlo: scelta a tutela della continuità didattica. La risposta del Ministero

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Il vincolo quinquennale è una delle norme più discusse nel panorama scolastico. Introdotto con la legge di bilancio del 2018, durante la pandemia i suoi effetti si sono acuiti con migliaia di docenti che hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti di una norma giudicata “iniqua”.

Dopo le proteste, il governo è intervenuto con il Decreto sostegni bis portando il vincolo di permanenza per i docenti neoassunti da 5 a 3 anni. Non si parla, però, di una sua cancellazione e non è nemmeno all’ordine del giorno.

La deputata del Partito Democratico, Lia Quartapelle, ha presentato un’interrogazione parlamentare scritta proprio su questo argomento. Il quesito era il seguente: si chiede se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative per rivedere il vincolo quinquennale imposto a queste categorie di docenti e personale scolastico, riducendolo o, qualora fosse possibile, eliminandolo, così da consentire un sano svolgimento della vita familiare.

Questa è la risposta del Ministro dell’Istruzione: “Il vincolo quinquennale è stato introdotto, inizialmente, con la legge di bilancio n. 145 del 2018, solo per il personale docente delle secondarie assunto a seguito del concorso straordinario del 2018. In seguito, è stato esteso, dalla legge n. 159 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, a tutti i docenti a prescindere dalla modalità di reclutamento, immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020-2021, parificando così per i docenti neoassunti gli anni di permanenza in servizio nella stessa sede a quanto previsto per la generalità dei dipendenti pubblici all’articolo 35, comma 5-bis del T.U. in materia di pubblico impiego. Ciò posto, la necessità da lei rappresentata trova una prima risposta con il recente decreto cosiddetto «Sostegni bis» che, intervenendo sull’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sull’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 riduce il vincolo di permanenza dei docenti neoassunti sulla sede di prima assegnazione da cinque a tre anni. Inoltre, il decreto sopra richiamato prevede che nel corso della carriera lavorativa del docente, lo stesso possa presentare domanda di mobilità non prima di tre anni rispetto al trasferimento precedente, qualora questo sia avvenuto all’interno di una sede della provincia richiesta. Tale ultima disposizione si applicherà a decorrere dalla mobilità relativa all’anno scolastico 2022/2023 per non incidere sulle procedure in corso. Onorevole, la scelta di ridurre – ma non di eliminare – il vincolo da quinquennale a triennale risponde all’esigenza di garantire adeguata stabilità agli organici così da migliorare la continuità didattica attraverso una corrispondente programmazione educativo-didattica. La nuova previsione è indubbiamente una misura a vantaggio degli studenti e delle istituzioni scolastiche autonome poiché mira all’innalzamento della qualità del servizio scolastico, allo scopo di preservare l’esigenza di garantire la comunità educante in relazione alla continuità didattica, contenendo il fenomeno delle cosiddette «cattedre vuote» e nello stesso tempo soddisfa le legittime aspettative dei docenti”.

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