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Vincolo quinquennale docenti sostegno: si computa anno di prova svolto per legge e anno decorrenza giuridica

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L’anno in cui si è svolto, per disposizione di legge, il periodo di prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno si computa nei cinque anni di vincolo su tale tipologia di posto. Lo stesso dicasi per l’anno di decorrenza giuridica.

Vincolo quinquennale su sostegno

Il vincolo quinquennale su posto di sostegno è disciplinato dall’articolo 23 dell’Ipotesi di CCNI 2025/28, al cui comma 3 così leggiamo:

I docenti titolari su posto di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato che hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale di cui ai successivi commi 7 e 9 del presente articolo …

L’obbligo di permanenza quinquennale su posto di sostegno, dunque, è previsto dai successivi commi 7 e 9 del medesimo articolo 23:

  • comma 7:  Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali  tipologie di posti…
  • comma 9: L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto …

In definitiva, il docente, che ottiene il trasferimento o è titolare su posto di sostegno, è deve rimanere su tale tipologia di posto per un quinquennio. Ciò, naturalmente, riguarda non solo i trasferiti ma anche gli immessi in ruolo, come si evince dal sopra riportato comma 9 e come detto nei commi 12 e 13 del medesimo articolo 23.

Il vincolo, evidenziamolo, riguarda soltanto la tipologia di posto e non anche la possibilità di “movimento”. Durante i cinque anni di vincolo, infatti, gli interessati possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio sempre su posto di sostegno, al netto degli altri vincoli previsti ossia quello per i neoassunti e quello legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento (vincoli comunque superati se si rientra in una delle deroghe di cui al CCNI 19/21, come recepite nell’Ipotesi di CCNI succitata – DEROGHE).

Anni utili al quinquennio

L’Ipotesi di CCNI 2025/28, come già riferito, ha presentato delle novità importanti riguardo agli anni utili al computo del quinquennio, includendovi anche eventuali supplenze su sostegno nonché l’anno a tempo determinato durante il quale si svolge l’anno di prova per disposizione di legge (come nel caso degli assunti da GPS sostegno sostegno prima fascia).

Stando al comma 8 del più volte citato articolo 23, sono utili ai fini del computo del quinquennio di permanenza su sostegno:

  • l’anno scolastico in corso (di cui invece non si tiene conto nell’anzianità di servizio, ivi compresa quella relativa alla continuità di servizio)
  • l’eventuale decorrenza giuridica della nomina (derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4-bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto)
  •  l’anno scolastico a tempo determinato su sostegno, nel corso del quale è stato svolto il periodo di prova (previsto per legge)
  • l’anno di supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL, se svolto su posto di sostegno (naturalmente in altro grado, considerato che i docenti di ruolo non possono accettare supplenze per posto/grado/classe di concorso di titolarità)

Abbiamo approfondito l’argomento in Mobilità 2025, vincolo quinquennale docenti sostegno: NOVITÀ per il conteggio

Quesito 1

Vi scrivo perché ho un dubbio in merito al conteggio dei 5 anni da svolgere sul sostegno prima di poter chiedere trasferimento su posto comune. Sintetizzo il mio percorso: – Nel 2018 ho conseguito la specializzazione sul sostegno per il secondo grado e mi sono inserita nelle GPS nella provincia di Firenze; – Nell’anno scolastico 2020/21 ho svolto una supplenza annuale di sostegno da GPS; – Nell’anno scolastico 2021/22 sono stata assunta a tempo determinato da prima fascia GPS (procedura straordinaria art.59 comma 4), ho svolto l’anno di prova e superato l’esame; – Nell’estate 2022 ho superato il concorso ordinario per ADSS in Emilia Romagna e ho deciso di accettare il posto, per cui ho firmato il contratto a tempo indeterminato da concorso a settembre 2022 a Parma (non andando perciò a firmare l’indeterminato a Firenze da art. 54 che avrebbe dato diritto alla retrodatazione della nomina al 1 settembre 2021).  Il Dirigente della scuola di Parma mi ha convalidato l’anno di prova svolto nel 2021/22 a Firenze, perciò non l’ho dovuto ripetere. I miei quesiti sono i seguenti:
1) Nel conteggio dei 5 anni posso includere l’anno di supplenza 2020/21?
2) Nel conteggio dei 5 anni posso includere l’anno del contratto a tempo determinato art.59 nonostante io poi non abbia firmato in quella scuola il contratto a tempo indeterminato?

L’anno di supplenza svolto nell’a.s. 2020/21 non si computa nel quinquennio, poiché l’Ipotesi di CCNI non lo prevede (trattasi, infatti, di supplenza svolta da precaria). Quanto all’altro quesito, il dubbio della lettrice nasce presumibilmente dal fatto che non ha poi firmato il contratto a tempo indeterminato nell’ambito della procedura relativamente alla quale ha svolto l’anno di prova (assunzione straordinaria da GPS), ma è poi stata assunta da concorso ordinario.

Ricordiamo che la diposizione contrattuale (Ipotesi di CCNI 25/28) riguardante la validità del periodo di prova svolto durante il contratto a tempo determinato così recita:

Ai fini del computo del quinquennio è calcolato, altresì:
– l’anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno

Come si può notare, non si precisa se poi si deve essere stati assunti a tempo indeterminato dalla medesima procedura in relazione alla quale si è svolto l’anno di prova e non si specifica che deve esserci la decorrenza giuridica della nomina (anteriore a quella economica, coma accade per gli assunti da GPS). A ciò aggiungiamo che la lettrice è stata assunta in ruolo, in continuità, nell’a.s. 2022/23 (l’anno di prova lo ha svolto nel 21/22). Pertanto, riteniamo che l’anno in esame, ossia il 2021/22, durante il quale ha svolto l’anno di prova con contratto a tempo determinato, per disposizione di legge, vada computato nei cinque anni di vincolo.

Quesito 2

Sono una docente in ruolo su sostegno e in possesso di abilitazione su materia. Sono stata assunta a seguito di concorso straordinario 510/2020, per cui sussiste la retrodatazioni giuridica: compreso l’anno di prova, sono in ruolo da 4 anni, ma la retrodatazione giuridica mi permette di “contare” un anno di ruolo in più (quindi cinque) e poter chiedere quest’anno il trasferimento su materia? Oppure dovrò attendere il prossimo anno scolastico?

Come si può leggere sopra, l’anno di retrodatazione giuridica della nomina è valido, tuttavia nell’ipotesi di CCNI 2025/28 (art. 23/8) è richiamata una specifica normativa:

Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4-bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto) è calcolato l’anno scolastico in corso.

Dunque, l’anno di retrodatazione giuridica è sì valido ma trattasi di quello derivante dall’applicazione dell’art. 1/4-bis del DL 255/2001, che riguarda le assunzioni effettuate dopo il 31 agosto, per le quali si prevede la nomina giuridica nell’anno scolastico di conferimento della nomina stessa e quella economica il primo settembre dell’a.s. successivo. Es.: nomina (per l’a.s. 2024/25) dopo il 31 agosto 2024 da graduatorie pubblicate entro la medesima data; il docente ottiene la nomina giuridica 1° settembre 2024 ed economica 1° settembre 2025.

Nel caso della lettrice, invece, la nomina giuridica non discende da tale disposizione di legge, ma  dall’articolo 2, comma 6, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 42/2020, il quale ha previsto che i docenti assunti in ruolo dal concorso straordinario di cui al DD 510/2020 nell’a.s. 2021/22, ma rientranti nella quota di immissione in ruolo destinata alla procedura straordinaria in esame per l’a.s. 2020/21, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. La fattispecie e la normativa sono diverse da quella richiamata nell’Ipotesi di CCNI 25/28. Si tratta comunque di nomina giuridica, per cui riteniamo che l’anno in esame possa essere considerato valido. Consigliamo, però, alla lettrice di rivolgersi all’ATP di riferimento per aver conferma o meno di quanto detto.

Le risposte ai quesiti

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