Vincolo docenti neoassunti: tre anni più uno per i vincitori di concorso non abilitati

I neoassunti in ruolo sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, cui si aggiunge l’anno a tempo determinato per i vincitori di concorso non abilitati.
Immissioni in ruolo 23/24
Le immissioni in ruolo a.s. 2023/24 proseguiranno sino al prossimo 31 dicembre, attingendo da GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12, ai sensi delle disposizioni di cui al DL 71/2024. Le GM in esame, come sappiamo, sono quelle dei concorsi scuola dell’infanzia/primaria e scuola secondaria PNRR 2023. Si attende a breve il prossimo bando di concorso PNRR2.
I vincitori del concorso scuola infanzia/primaria, come sappiamo, sono tutti abilitati, diversamente da quelli del concorso scuola secondaria di primo e secondo grado, cui hanno partecipato (e stanno partecipano), oltre agli abilitati, anche docenti privi dell’abilitazione con il possesso di: laurea + 3 anni di servizio (nelle scuole statali, anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione) oppure laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022.
I vincitori di concorso abilitati sono assunti direttamente in ruolo e avviati all’anno di prova, da cui decorre il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017.
I vincitori di concorso scuola secondaria non abilitati invece seguono un percorso diverso.
Percorso vincitori non abilitati secondaria
Nello specifico, vincitori di concorso scuola secondaria non abilitati:
- sono dapprima assunti a tempo determinato (al 31/08);
- nel corso del contratto a tempo determinato conseguono l’abilitazione – acquisendo 30 CFU/CFA (i partecipanti con tre anni di servizio) oppure 36 CFU/CFA (i partecipanti con 24 CFU/CFA) dei 60 CFU/CFA del previsto percorso universitario abilitante;
- sono, infine, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di formazione e prova.
Vincolo triennale
Così leggiamo nell’art. 13/5 del D.lgs. 59/17, cui rinvia l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94:
In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Dunque, a decorrere dall’a.s. 2023/24 (come si legge nell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94):
- il docente a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato deve restare nella scuola di assunzione in cui ha svolto l’anno di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per almeno tre anni, compreso quello in cui è stavo svolto il citato anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero nonché ai docenti con grave disabilità personale (art. 33/6 L. 104/92) ovvero che assistano un soggetto con grave disabilità (art. 33/5 L. 104/92), a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso; il vincolo inoltre è superato dai docenti che rientrano in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21. Durante gli anni di vincolo, ricordiamolo, è possibile comunque presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
- ai tre anni suddetti, per i soggetti di cui all’art. 13/2 e all’art. 18-bis/4 del D.lgs. 59/17, si aggiunge l’anno necessario ad acquisire l’abilitazione.
Chi sono i soggetti di cui all’art. 13/2 e all’art. 18-bis/4 del D.lgs. 59/17? I docenti vincitori di concorso non abilitati (sopra citati) che hanno partecipato alla procedura con:
- laurea + 3 anni di servizio (art. 13/2 del D.lgs. 59/17)
- laurea + 24 CFU entro il 31/10/22 (art. 18-bis/4 del D.lgs. 59/17)
Per i docenti in esame (ossia i vincitori non abilitati del concorso scuola secondaria PNRR 2023), dunque, l’anno a tempo determinato, durante il quale conseguono l’abilitazione, non si computa nei tre anni di vincolo ma vi si aggiunge. In pratica, i predetti docenti saranno vincolati nella scuola di assunzione (e quindi non potranno presentare domanda di mobilità) per quattro anni: 1 (durante il quale conseguono l’abilitazione) + 3 di vincolo. Ciò stando alla normativa vigente e al netto di eventuale future deroghe o modifiche.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Ho vinto il concorso pnrr24 e sono stata immessa in ruolo con contratto a tempo determinato fino al 31 08 2025 perché non ancora abilitata. Vorrei sapere se il vincolo del primo anno presso la sede di immissione vige adesso e se da settembre 2024 posso fare richiesta di assegnazione provvisoria a che se è anno di prova. Se così non fosse il vincolo diventa biennale. Grazie
Come detto sopra, salvo nei casi in cui si rientra in una delle deroghe citate, il neoimmesso non abilitato resterà nella scuola di assunzione per quattro anni: 1 anno a tempo determinato + 3 anni di vincolo. Quest’ultimo, infatti, decorre dall’assunzione a tempo indeterminato. Nel caso della lettrice, dunque, il vincolo decorrerà dal 1° settembre 2025.
Quanto all’assegnazione provvisoria, sempre se la lettrice non rientri in nessuna delle deroghe introdotte dall’art. 34 del CCNL 19/21, la stessa potrà presentare la domanda solo nella provincia di titolarità, a condizioni che ricorrano i previsti motivi.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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