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Vincoli mobilità: anno in assegnazione provvisoria si conta nel triennio? ESEMPI

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L’anno scolastico in assegnazione provvisoria è utile al computo del triennio per chi è soggetto ad uno dei vincoli previsti dal CCNI sulla mobilità? Il dubbio nasce nei lettori in virtù di quanto indicato nell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS sulle assegnazioni.

Ipotesi Intesa MIM-OOSS

La succitata Ipotesi di Intesa, sottoscritta da MIM e OOSS il 27 giugno u.s., ha prorogato per l’a.s. 2024/25 il CCNI 2019/22 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. La stessa, inoltre, ha introdotto alcune precisazioni e recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.

Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024

CCNI 2019/22

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Anno in assegnazione provvisoria: si computa nel vicolo neoassunti e GPS

Tra le precisazioni fornite nella suddetta Ipotesi di Intesa vi è quella relativa al vincolo triennale per i docenti neoassunti in ruolo, compresi gli assunti da straordinario bis, nonché per i docenti assunti da GPS sostegno a.s. 2023/24, per i quali (sia per gli uni che per gli altri) l’eventuale anno in assegnazione provvisoria sarà computato nel calcolo del triennio di permanenza.

Così leggiamo nell’art. 1, commi 1 e 4, della suddetta Ipotesi di Intesa:

  • L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza.

Da tale precisazione nasce il dubbio espresso all’inizio: l’anno in assegnazione provvisoria vale anche nel caso del vincolo triennale discendente da un trasferimento o passaggio di ruolo ottenuto su una delle scuole indicate nell’istanza? Rispondiamo a tale domanda, analizzando i vincoli previsti nel contratto relativo alla mobilità.

Vincoli mobilità

Il CCNI 2022/25 sulla mobilità, come modificato dall’Accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024, prevede i seguenti vincoli:

  1. vincolo triennale dovuto al fatto di essere stato soddisfatto nel movimento (trasferimento/passaggio) su una delle preferenze puntuali di sede (cioè istituzione scolastica) espresse nella domanda oppure nel comune di titolarità tramite l’espressione del codice di distretto sub comunale; tale vincolo non si applica ai docenti: beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25 e alle condizioni previste dallo stesso, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa;
  2. vincolo triennale dovuto al fatto di essere stati soddisfatti nell’ambito di un movimento interprovinciale (trasferimento o passaggio) in una qualunque sede (ossia istituzione scolastica) espressa nella domanda della provincia chiesta; tale vincolo non si applica ai docenti né ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1 punto I, III, IV, VI, VII e VIII del CCNI 2022/25 e alle condizioni ivi, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Queste, alla lettera, le disposizioni contenute nell’OM 30/2024 (che ha disciplinato la mobilità 24/25) e relative ai due summenzionati vincoli:

  • (art. 1, comma 2, OM 30/24): Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale …
  • (art. 1, comma 8, OM 30/24): Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall’articolo 2, comma 3, del CCNI del 18 maggio 2022, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.

Come si può notare, non si parla di effettivo servizio nella scuola ottenuta ma si dispone soltanto che la domanda di mobilità non si potrà presentare per il triennio successivo (nel primo caso) ovvero non prima di tre anni (nel secondo caso). Pertanto, assolta tale condizione, ossia la non presentazione della domanda di mobilità per tre anni, il vincolo è superato.

Quesiti

1. Nell’articolo disponibile al seguente link: Leggo che per i docenti assunti nell’anno 23/24 “L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza“.  Vorrei sapere se questo vale anche per coloro che come me hanno chiesto ed ottenuto l’assegnazione provvisoria ma in anni precedenti all’a.s. 2023/24.

Presumiamo che il lettore si riferisca ai vincoli discendenti dalla mobilità, considerato che il vincolo per i neoassunti si applica dall’a.s. 2023/24. Se così è, rispondiamo che il vincolo relativo al movimento ottenuto, come sopra illustrato, riguarda il solo fatto di non presentare istanza di mobilità per tre anni scolastici. Quindi, assolta tale condizione, il vincolo è superato, a prescindere se si è stati in assegnazione provvisoria.

2. Sono una docente a tempo indeterminato, ho ottenuto l’assegnazione provvisoria due anni fa e successivamente il trasferimento nella stessa sede, il prossimo anno sarebbe il terzo anno consecutivo nella stessa scuola ma il primo era l’anno di assegnazione provvisoria. Questa legge vale anche nel mio caso o solo per gli assunti nel 23/24? Se così fosse potrei considerare il prossimo anno come l’ultimo del vincolo e chiedere un altro trasferimento oppure no?

Il caso della lettrice è diverso da quelli sopra riportati. Infatti, l’anno in assegnazione provvisoria nei casi sopra descritti vale per il vincolo in riferimento alla sede di titolarità che, nel caso della lettrice, quando ha ottenuto l’assegnazione provvisoria, era un’altra scuola. Pertanto, l’anno svolto dalla lettrice in assegnazione provvisoria non può computarsi ai fini del vincolo triennale cui è soggetta, in quanto la stessa non era ancora titolare nella scuola in questione, titolarità che ha ottenuto l’a.s. successivo.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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