Vincitore di concorso PNRR1 in possesso di specializzazione sostegno può accedere al percorso abilitante online da 30 CFU?

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Percorsi abilitanti per vincitori di concorso: nella nota indirizzata agli USR il Ministero chiede una ricognizione dei docenti da inserire ma, tra le strade percorribili non indica il percorso di cui all’art. 13 comma 2 del DPCM 4 agosto 2023. Da qui una serie di interrogativi a cui speriamo il Ministero possa dare una risposta definitiva che, a dire la verità. ci aspettavamo già nella nota diramata.

Durante il question time del 10 febbraio 2025 sui canali di Orizzonte Scuola la Prof.ssa Sonia Cannas ha illustrato la nota n. 2884 del 06 febbraio 2025 ” offerta formativa destinata ai vincitori di concorso-percorsi “di completamento” a.a. 2024/2025″

in cui il Ministero indica come percorsi possibili

  • 30 CFU/CFA all. 2;
  • 30 CFU/CFA all. 4
  • 36 CFU/CFA all.5

Allegato 2 è destinato ai docenti con tre anni di servizio (sui particolari ritorneremo in altro articolo), Allegato 4 è destinato ai vincitori di concorso che hanno avuto accesso con i primi 30 CFU e adesso devono svolgere i secondi 30 (impossibile per il concorso PNRR1), Allegato 5 è riservato ai docenti con laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2024.

Il Ministero ha chiarito che conta “la situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso”

pertanto diventa punto fermo il fatto che un docente che ha avuto accesso al concorso con i 24 CFU possa accedere al percorso da 30 CFU avendo nel frattempo maturato le annualità di servizio e tuttavia alla domanda “un vincitore di concorso, con abilitazione in altro grado o classe di concorso e/o specializzazione sostegno può accedere al percorso da 30 CFU in modalità telematica“?

Si tratta dei percorsi previsti dall’art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023 per candidati in possesso di

  • titolo di studio di accesso alla classe di concorso richiesta (eventualmente comprensiva dei CFU richiesti dalla normativa vigente) e
  • abilitazione per classe di concorso diversa da quella richiesta, o per altro grado, o specializzazione sostegno

La particolarità di questo percorso, oltre alla condizione favorevole dello svolgimento in modalità telematica sincrona al 100% è anche quello di non prevedere attività di tirocinio.

La nota ministeriale non menziona esplicitamente questa possibilità – afferma la Prof.ssa Cannas –  ma lascia intendere che i requisiti maturati fino a oggi saranno considerati. Se ciò vale per i triennalisti, è plausibile che valga anche per chi è già specializzato sul sostegno e vuole frequentare il percorso da 30 CFU per ottenere l’abilitazione su una classe di concorso.

Tuttavia, l’assenza di un riferimento esplicito crea incertezza. L’auspicio è che il Ministero chiarisca la questione in modo ufficiale, fornendo indicazioni precise agli atenei e agli uffici scolastici.”

Il consiglio naturalmente è quello di richiedere l’informazione anche all’Ufficio Scolastico di riferimento e nel caso di incertezza di promuovere uno specifico quesito al Ministero.

La stessa problematica potrebbe infatti interessare anche i docenti ITP, che da normativa dovrebbe accedere al percorso da 36 CFU ma che effettivamente potrebbero trovarsi in situazione soggettiva diversa rispetto ai requisiti del concorso.

Abilitazione da 30 CFU online già accettata dal Ministero

Ciò che ci induce a considerare affermativa la risposta è il fatto che il docente, comunque abilitato, sia ad agosto che fino a dicembre 2024, è stato assunto a tempo indeterminato se in possesso di abilitazione, comunque conseguita. Quindi anche con i 30 CFU dell’art. 13 comma 2.

Rivedi la diretta del 10 febbraio 2025

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