Vince il concorso a cattedra senza 5 CFU, ma nel frattempo li consegue. Il ruolo è valido o no? Cosa hanno detto i giudici
Il conseguimento dei 5 CFU impedisce la decadenza dalla procedura. Il TAR ha interpretato la lettera dell’art. 19 del D.M. n. 108/22 come idonea a consentire alla docente di recuperare il percorso ivi disciplinato, con la conseguenza che è risultata sussistere l’utilità per la stessa dell’ammissione al richiesto percorso ex art. 18. Il provvedimento di diniego dell’Ufficio Scolastico è stato quindi annullato dal TAR Lazio, Sezione III Bis, nella Sentenza del 10 ottobre 2023.
Il superamento del concorso e l’esclusione dalla graduatoria
Una donna, in possesso della Laurea Magistrale in Architettura vecchio ordinamento e inserita nella GPS di seconda Fascia, aveva partecipato al concorso straordinario per la classe di concorso “Discipline grafico-pubblicitarie”, superando la prova scritta e la prova orale. All’esito della richiesta di presentazione del titolo di studio previsto dall’Allegato A al D.M. n. 259/2017, l’U.S.R. la escludeva per mancanza del titolo di studio di ammissione previsto dall’art. 3 del D.D.G. n. 1081/2022. Ella non è risultata pertanto inclusa nella graduatoria finale di merito.
La richiesta di essere ammessa con riserva al percorso per conseguire i 5 CFU
La donna ha impugnato il decreto di esclusione e la graduatoria finale di merito, la quale al contempo, in considerazione dell’intercorso accoglimento della domanda cautelare, chiedeva di poter essere ammessa con riserva al percorso formativo per il conseguimento dei 5CFU.
Il Dirigente dell’U.S.R. negava la richiesta ritenendo che l’istante, in quanto non inserita nella graduatoria di merito, fosse priva dei requisiti previsti dall’art. 18 del D.M. n. 108/2022, che fa riferimento ai candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie.
Precisava inoltre che il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo solo a seguito del superamento sia della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’art. 18 del citato D.M., sia del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’art. 19, svolto dai candidati nel corso della durata del contratto a tempo determinato di cui all’art. 17.
Da ciò l’Ufficio Scolastico Regionale adito ha fatto discendere che alcuna utilità avrebbe avuto l’ammissione della ricorrente al percorso di formazione finalizzato al conseguimento dei 5 CFU “senza la contestuale frequenza del percorso annuale di formazione iniziale e prova ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e della conferma in ruolo”.
Il conseguimento dei 5 CFU
Nel frattempo, la ricorrente ha superato l’esame finale di percorso 5 CFU, quindi l’U.S.R. ha revocato il provvedimento di esclusione e ha incluso la ricorrente nella graduatoria definitiva di merito. La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’U.S.R. alla propria istanza di ammissione al percorso di formazione previsto dall’art. 18 del D.M. n. 108/2022 e ha chiesto “il risarcimento dei danni derivanti alla ricorrente in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti della intimata Amministrazione”.
La disciplina
L’art. 3 del citato D.M. ha previsto l’iniziale assunzione con contratto a tempo determinato (art. 17) e la partecipazione a un percorso di formazione e integrazione delle competenze professionali, secondo le modalità definite dall’art. 18, che ha disposto l’ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria al percorso di formazione attivato dalle Università per 40 ore di attività equivalenti a 5 CFU (con conclusione fissata entro il 15.6.2023) e la verifica delle competenze dagli stessi acquisite mediante esame orale finale. Il successivo art. 19 (“Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato”) ha previsto che nel corso della durata del predetto contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 59/2017.
A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’art. 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova di cui all’art. 19, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo.
Il ricorso al TAR
L’oggetto del giudizio è costituito dalla denegata richiesta di ammissione al percorso formativo di cui all’art. 18, non potendo il TAR pronunciarsi in ordine a poteri non esercitati dalla P.A. e, dunque, con riferimento alla fattispecie concreta, relativamente al percorso di cui all’art. 19. Il D.M. n. 108/2022 ha disciplinato, con riferimento al concorso straordinario, le modalità di reclutamento a tempo indeterminato e conferma in ruolo dei candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria. Parte ricorrente ha chiesto all’U.S.R. competente l’ammissione al percorso formativo per il conseguimento dei 5 CFU previsto dall’art. 18, D.M. n. 108/2022.
Il diniego gravato è stato motivato sulla base della mancanza dei presupposti individuati dallo stesso art. 18 citato, in virtù del decreto di esclusione, ossia in virtù del fatto che la ricorrente non risultava inserita, all’epoca della domanda, nella graduatoria di merito tra i candidati vincitori della procedura concorsuale. La sospensione del provvedimento di esclusione, già intervenuta al momento della presentazione dell’istanza da parte della donna, avrebbe dovuto tuttavia indurre l’Amministrazione ad ammettere, quanto meno con riserva, la ricorrente al percorso richiesto.
L’accoglimento del ricorso
Per il TAR è priva di giuridico fondamento l’asserita non riconducibilità della sua posizione alla previsione dell’art. 18 del D.M. 108/2022 essendo stati sospesi, con l’ordinanza cautelare del TAR, gli effetti del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale e della graduatoria di merito per la parte non includente la ricorrente. Parimenti infondate sono state ritenute le argomentazioni addotte nell’atto di diniego circa la presunta inutilità dell’ammissione richiesta non avendo la ricorrente intrapreso il percorso annuale di formazione e prova di cui all’art. 19, D.M. 108/2022. Non risulta, infatti, dalla normativa citata, che l’ammissione al percorso di cui all’art. 18, D.M. 108/2022 abbia quale presupposto l’ammissione al percorso ex art. 19.
Al contrario, si evince dal testo delle disposizioni di riferimento che si tratta di percorsi tendenzialmente paralleli ma indipendenti l’uno dall’altro nel senso e per i motivi che seguono. L’art. 18, D.M. 108/2022, ha previsto che il disciplinato percorso di formazione “assolve alle finalità di svolgere un confronto tra le competenze dell’aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente” e che il mancato superamento della prova conclusiva volta al conseguimento dei 5 CFU comporta la decadenza dalla procedura (c. 9).
Per il TAR sussiste quindi l’interesse della ricorrente all’accoglimento dell’istanza di ammissione formulata, dal momento che l’esito positivo dell’iter consente di non incorrere nella prescritta decadenza. Se il conseguimento dei 5 CFU all’esito del percorso di cui all’art. 18, svolto entro il temine indicato, impedisce la decadenza dalla procedura, il percorso di cui all’art. 19 è testualmente diretto alla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e, secondo la previsione del comma 2, “il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell’anno di prova”.
Il TAR ha interpretato la lettera dell’art. 19 come idonea a consentire alla ricorrente di recuperare il percorso ivi disciplinato, con la conseguenza che risulta sussistere l’utilità per la stessa dell’ammissione al richiesto percorso ex art. 18. Il provvedimento di diniego è stato quindi annullato, mentre la domanda di risarcimento del danno formulata non è stata accolta in quanto non dimostrata nel quantum. Atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese processuali sono state compensate.