Vigilanza sugli alunni, incidente scolastico: la prova liberatoria e le altre responsabilità: in allegato modello di denuncia di infortunio

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive – art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. È il caso di evidenziare che l‟art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità “aggravata” a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una “culpa in vigilando”, di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. È necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto ( età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc).
La prova liberatoria
La prova liberatoria, come si legge nell’apposito Regolamento predisposto dall’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera (VV), diretto con spiccate doti manageriali dal dirigente scolastico Prof. Giuseppe Sangeniti, è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso; infatti, i “precettori ” non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in “positivo” di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit. , ove si ritiene che la presenza dell’insegnante avrebbe potuto impedire l’evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano , evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione). Si veda , in merito, anche la sentenza della Cass. .3.2.72, n.260 ove si afferma che ” la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l’ art. 2048 c.c. o l’art. 2043 c.c., con l’affidamento degli alunni all’istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli “minori” e che restano “sospesi” per il periodo di tempo connesso all’affidamento stesso.
La vigilanza durante la ricreazione
Per la vigilanza durante gli intervalli , come si legge nell’apposito Regolamento predisposto dall’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera (VV), i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi. I docenti non impegnati nell’ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell’aula (arrivo 5 minuti prima dell’inizio della lezione). Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. Durante il pre-scuola e/o il post – scuola la responsabilità della vigilanza è del personale formalmente prepostovi. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l’arrivo dell’insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.
Uscite degli alunni
Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno, considerando che gli allievi usufruiscono di pause didattiche soltanto ogni due ore e trenta minuti di lezione. E’ vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni (come forma di punizione), perché l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.
Modalità di uscita
Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore, di un tutore, di un rappresentante esercente la patria potestà o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe cartaceo e sul registro elettronico l’uscita anticipata ed a far compilare e di poi conservare il relativo modulo di Richiesta di uscita anticipata per lo studente minorenne.
Il genitore, il tutore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l’ora di uscita
I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all’uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall’intera classe ed affideranno l’alunno minorenne al genitore, tutore, esercente la patria potestà e/o all’adulto delegato per iscritto. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l’esterno ed assicurerà la relativa vigilanza. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l’uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. In particolare:
- gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla scuola.
- L’assistente e l’autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori-tutori hanno fatto richiesta formale di trasporto. In tal caso l’obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano all’ ingresso della scuola. In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l’allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso del docente coordinatore di classe. In nessun caso l’allievo può essere prelevato da persona minorenne o da uno sconosciuto.
- Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell’uscita dell’alunno minorenne dalla scuola, esperiti inutilmente brevi tempi d’attesa ed i contatti telefonici, contattano il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori.
- in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d’istruzione, l’alunno minorenne deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata. I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno.
Cambio dell’ora di lezione:
I docenti, come è evidenziato nel Regolamento predisposto dall’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera (VV), avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; si pregano, pertanto, i docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Presidenza.
Presenza di eventuali Esperti Esterni
Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” esterni a supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione, in forma scritta, al Dirigente scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti” l‟insegnante deve restare nella classe ad affiancare l‟”esperto” per la durata dell’intervento.
Spostamento degli alunni
Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, come si legge nell’apposito Regolamento predisposto dall’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera (VV), diretto brillantemente dal dirigente scolastico Prof. Giuseppe Sangeniti, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell’inizio dell’intervallo o dell’ora successiva. E’ obbligatorio segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio.
Entrate in ritardo/Uscite anticipate
Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate da parte dello studente al docente in classe. Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all’entrata in ritardo, il docente che accoglie l’alunno deve annotare, sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l’obbligo della giustificazione da parte dello studente.
Nessun allievo minorenne può lasciare l’istituto durante l’orario scolastico. L’uscita anticipata viene richiesta per iscritto mediante il relativo modulo, da conservare nel Registro di Classe. Gli alunni minorenni devono, comunque, essere prelevati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.
Ritardi dei genitori
Qualora i genitori (o gli adulti) degli studenti minorenni, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, i collaboratori scolastici dovranno custodire e vigilare su questi alunni, anche facendo ricorso allo straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/ suo collaboratore e fino a quando non venga disposto in merito e comunque fin quando gli studenti minorenni medesimi vengano prelevati in sicurezza.
Frequenze irregolari
Nel caso di frequenza irregolare e/o di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente minorenne e/o il suo rappresentante legale. In difetto il coordinatore ne darà comunicazione scritta al D.S. per l’adozione dei provvedimenti del caso.
Modello relazione infortunio alunno