Vigilanza su studenti: misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze. Esempio di regolamento

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La custodia, il controllo, la vigilanza sugli alunni costituiscono un dovere primario di tutto il personale della Scuola ed a tal riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: le norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09); le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono Loro affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che l’obbligo si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla eventuale “ricreazione”. Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs. n. 165/01).

Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623: l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.

La normativa

  • Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva
  • D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) ed art 491 (orario di servizio docenti);
  • legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente);
  • DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);
  • art. 2048 del codice civile;
  • legge n.107 del 2015 e successivi decreti legislativi;

Vigilanza ed orario di servizio

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto del Comparto vigente, è garantita dagli insegnanti in servizio. Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. L’obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L’obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante. 4.Ciascun docente è, altresì, tenuto a permanere in servizio fino al termine del proprio orario giornaliero di lavoro, anche in caso di totale assenza di studenti per qualsivoglia motivazione. Il punto di erogazione deve essere sempre presidiato dal Personale docente ed ATA per tutta la durata dell’orario quotidiano previsto. 5. Ogni docente in servizio alla prima ora, dovrà essere presente almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. Ogni insegnante accompagna gli alunni nell’aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli. L’insegnante è il responsabile dell’andamento disciplinare della classe. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l’insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza. Gli insegnanti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell’orario di servizio.

Sostituzioni di colleghi assenti (in mancanza del docente supplente)

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:

  • sostituzioni di tipo ordinario;
  • sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.

Come si potrebbe procedere per le sostituzioni

Alle sostituzioni di colleghi assenti nell’ambito della tipologia “a”, come si legge nel brillante Regolamento in uso nell’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera (VV), diretto con grande capacità gestionale e organizzativa, dal dirigente scolastico Prof. Giuseppe Sangeniti, si procede secondo il seguente ordine di priorità:

  • incarico al docente con ore a disposizione (in caso di più docenti l’incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l’assenza);
  • incarico a docente in compresenza in altra classe;
  • incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti;
  • in caso di impossibilità ad utilizzare ore eccedenti, si procederà ad accorpare le classi o a dividere gli alunni in altre classi nel rispetto della normativa vigente.

La sostituzione improvvisa

La tipologia “b” si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità a provvedere alla sostituzione mediante la procedura “a” e quando l’assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si potrebbe procedere nel seguente ordine di priorità:

  • vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l’abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza;
  • incarico conferito ad altro docente in compresenza in altra classe; in caso di più docenti in compresenza l’incarico è conferito secondo il criterio della turnazione;
  • in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente in compresenza al docente specializzato di sostegno;
  • in caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele.

Il docente responsabile di plesso o, in sua assenza, il docente coordinatore di classe o il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Procedure da adottare in caso di eventuali malesseri/infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, , si legge nel Regolamento predisposto dall’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera (VV), che si allega, come più volte fatto, come l’ennesimo esempio di una gestione eccellente della scuola, l’operatore presente:

  • richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
  • provvederà ad avvisare i famigliari;
  • nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza.

Il compito degli insegnanti

In caso d’infortunio, come si legge nell’apposito Regolamento predisposto dall’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera (VV), diretto brillantemente dal dirigente scolastico Prof. Giuseppe Sangeniti, l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria centrale , che dovrà contenere:

  • le generalità dell’alunno, la sede e la classe etc;
  • la descrizione della dinamica dell’incidente, il luogo,la data, ora ed esito;
  • i nominativi di eventuali testimoni o la presenza dell’insegnante;
  • gli eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate. In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

Attività esposte a rischio specifico

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l’arrivo dei genitori-tutori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 112. In caso l’alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l’alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico. In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l’orario scolastico o nel periodo preposto per l’accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che gli stessi possano appurare fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza ed in caso di incidente stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l’espletamento delle opportune pratiche. E’ necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l’assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

Regolamento obblighi di vigilanza

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