Vigilanza studenti, chi deve occuparsene, disciplina, pianificazione generale e organizzazione del personale. Con esempio di regolamento da scaricare

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La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico.

L’obbligo di vigilanza – come si legge nel regolamento della Direzione Didattica Santarcangelo 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna (RN) – non ha soluzione di continuità e va espletato dal momento in cui ha inizio l’affidamento dell’alunno alla scuola fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074). Nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera da responsabilità solo se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668).

Misure organizzative idonee ad evitare il danno

È richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916). L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623), come si legge nel regolamento della Direzione Didattica Santarcangelo 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna (RN) diretto brillantemente dal dirigente scolastico Prof. Ruggero Micioni un esempio eccellente di capacità manageriale.

La sicurezza e l’incolumità personale

La sicurezza e l’incolumità personale rappresentano un bene giuridicamente indisponibile, tanto che eventuali dichiarazioni dei genitori atte ad alterare il regime delle responsabilità (c.d. liberatorie) non producono alcun effetto esimente (Cass., sez. III, sent. 5 settembre 1986, n. 5424; 19 febbraio 1994, n. 1623; 30 dicembre 1997, n. 13125; 19 febbraio 2010, n. 2380; 3 marzo 2004, n. 4359). Al Dirigente scolastico – si legge nell’eccellente regolamento della Direzione Didattica Santarcangelo 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna (RN) – non spettano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

La normativa

  • Art. 28 della Costituzione “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”;
  • Legge 312/1980, art. 61 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) “la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare … per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.
  • Art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
  • Art. 2048 c.c. “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
  • DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
  • D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.
  • D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) VISTO il CCNL 2006/2009 del comparto scuola.

Principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi

Ecco le principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il Personale della Scuola (Docente, ATA) e il personale ausiliario (educatori, assistenti di base, volontari, ausiliari Auser…) – si legge nell’ottimamente articolato regolamento della Direzione Didattica Santarcangelo 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna (RN) – è tenuto a rispettare scrupolosamente gli eventuali Regolamenti adottati dalle singole scuole.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

  • Durante lo svolgimento delle attività didattiche;
  • Dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
  • Durante i cambi di turno tra i docenti;
  • Durante l’intervallo/ricreazione;
  • Durante il tragitto aula – uscita dall’edificio, al termine delle lezioni;
  • Nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
  • Rispetto ai minori con handicap;
  • Durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa;
  • Durante l’attività sportiva e natatoria;
  • Durante le uscite-visite guidate-viaggi d’istruzione;
  • In caso di infortunio;
  • In caso di sciopero.

Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica: i docenti

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Durante l’esercizio delle attività didattiche – si legge nel regolamento della Direzione Didattica Santarcangelo 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna (RN) – il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica: i collaboratori

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta del docente, così come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico, che ha ricevuto l’affidamento degli alunni, al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

  • per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula;
  • la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l’insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula

Per “edificio scolastico” si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino, scale d’accesso…). Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico e di predisporre adeguate misure di vigilanza nelle aree accessorie e pertinenziali dell’edificio, si dispone la chiusura dei cancelli esterni a ciascun plesso fino all’orario immediatamente antecedente e successivo all’inizio e al termine delle lezioni. La durata di questo intervallo temporale di accesso è comunicata al personale scolastico e ai genitori all’inizio dell’anno scolastico ed è definita in funzione dell’orario di inizio e fine delle lezioni di ciascun plesso, in considerazione dell’età degli alunni, della valutazione, svolta in concerto con le autorità comunali e di polizia municipale, in merito alla sicurezza delle strade limitrofe alla scuola e in funzione delle iniziative all’uopo attivate (piedibus, area pedonale, zona a traffico limitato…).

Accoglienza e vigilanza degli alunni

I docenti dovranno assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni all’interno delle aule; pertanto, dovranno trovarsi nelle classi 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

I collaboratori, il controllo e la vigilanza degli alunni

All’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di ingresso principale dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, se in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controlleranno, in particolare, l’ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull’entrata degli alunni nelle aule entro i 5 minuti successivi al suono della prima campanella. In casi eccezionali di carenza del personale – si legge nel regolamento della Direzione Didattica Santarcangelo 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna (RN) – i collaboratori scolastici dovranno garantire in primis la vigilanza alla porta di ingresso dell’edificio scolastico, mentre il personale in servizio ai piani dovrà presidiare postazioni che consentano la vigilanza del maggior numero di spazi dell’edificio. Qualora necessario per l’ampiezza dei locali, sarà compito del DSGA elaborare una mappa delle postazioni di vigilanza e provvedere all’assegnazione delle stesse.

Ausiliari-educatori

Qualora previsto, alla vigilanza degli alunni che usufruiscono del trasporto comunale e di quelli che aderiscono al servizio pre-post-scuola, provvede il personale ausiliario in servizio (volontari, educatori) come individuati ad inizio anno scolastico dall’Amministrazione comunale ovvero dall’Amministrazione scolastica. Per i servizi pre-post-scuola attivati dall’Istituto provvede alla vigilanza il personale collaboratore scolastico. Agli alunni – si legge nel regolamento della Direzione Didattica Santarcangelo 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna (RN) che si allega come esempio eccellente di ottima scuola – è consentito l’accesso all’interno degli spazi scolastici all’uopo dedicati. Il personale incaricato (interno o esterno) è tenuto alla sorveglianza senza soluzione di continuità fino al suono della prima campanella. Il collaboratore scolastico, addetto alla vigilanza dell’ingresso principale, sovraintende al corretto operato degli operatori esterni e al coordinamento del personale di vigilanza ausiliario qualora presente nel plesso.

Vigilanza durante i cambi di turno dei docenti

Al fine di assicurare la continuità nella vigilanza degli alunni, durante il cambio di turno, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti. Il docente, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. I docenti, interessati al cambio turno, sono tenuti a rispettare gli orari e a non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. I docenti che entrano in servizio dalla 2^ ora o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio. I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi, a vigilare sulla scolaresca fino all’arrivo dell’insegnante in servizio all’ora successiva, se incaricati della vigilanza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione. I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Referente di plesso e/ o all’ufficio di segreteria.

Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione

La vigilanza deve essere assicurata senza soluzione di continuità. Secondo il parere dell’Avvocatura dello Stato di Bologna del 14/12/2000 si considera “colpa grave” l’omessa vigilanza dei docenti nel periodo dell’intervallo e/o della mensa, è richiesta, pertanto, una maggiore attenzione in questo momento della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La durata dell’intervallo-ricreazione è stabilita in venti minuti per la scuola primaria. Al fine di consentire la regolare ripresa delle lezioni, il cambio turno dei docenti nelle classi e l’organizzazione della vigilanza da parte dei collaboratori scolastici non è possibile prolungare la durata dell’intervallo-ricreazione, sia nel cortile che nei corridoi della scuola, per un tempo superiore ai trenta minuti. La vigilanza nell’intervallo-ricreazione è effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell’ora immediatamente precedente la ricreazione. Il cambio turno andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine dell’intervallo-ricreazione. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza dovrà essere sempre esercitata dagli insegnanti. Va concordato l’utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano. I collaboratori scolastici, dovranno facilitare il cambio di turno dei docenti, dovranno collaborare con i docenti alla vigilanza, dovranno presidiare costantemente il proprio piano di servizio, i corridoi e l’atrio di competenza, i bagni, senza allontanarsi dalle postazioni, se non per esigenze urgenti. Durante il periodo dell’intervallo-ricreazione i docenti non potranno impegnare i collaboratori in attività diverse dalla vigilanza (fotocopie, telefonate, firma circolari…).

Vigilanza durante il tragitto dall’aula all’uscita dall’edificio al termine delle lezioni

Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ordinatamente gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca. Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso le porte d’uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Sarà cura degli insegnanti e dei collaboratori organizzare un gruppo ordinato di alunni che usufruiscono del trasporto comunale. Tali alunni saranno accompagnati da un collaboratore scolastico e consegnati al personale preposto dall’Amministrazione Comunale che li prenderà in custodia durante il viaggio. Il collaboratore si assicurerà che il cancello rimanga chiuso fino a che i pullman siano fermi e parcheggiati. Nel caso i pullman arrivino con scarti di orario, verrà fatto uscire di volta in volta solo il gruppo dei ragazzi interessati, mentre tutti gli altri aspetteranno l’arrivo dei pullman dentro il cortile.

Per la scuola primaria

I docenti dovranno accompagnare gli alunni fino alla porta d’uscita dell’edificio ed assicurarsi di riconsegnarli ai genitori ovvero a loro delegati, conosciuti o riconoscibili. Qualora il docente dovesse riscontrare dubbi sull’identità dei delegati, dovrà provvedere a controllare l’identità del soggetto (richiesta del documento di identità) e a verificare la coincidenza con i dati dichiarati dal genitore. Qualora il soggetto non fosse presente tra i delegati indicati nell’elenco dai genitori, il docente non dovrà consegnare l’alunno all’estraneo, egli dovrà contattare il genitore o in assenza la polizia municipale. Qualora il genitore dovesse, per motivi eccezionali, autorizzare per tempo e con richiesta scritta il ritiro del figlio da parte di soggetto non presente nella delega, il docente dovrà verificare l’identità dello stesso richiedendo la copia del documento di identità della persona autorizzata al ritiro.
I docenti dovranno garantire la vigilanza nel periodo immediatamente successivo al termine delle lezioni. In caso di ritardi da parte dei genitori, il docente dovrà provvedere a contattare i genitori o i delegati al ritiro. Qualora la sorveglianza dell’alunno dovesse protrarsi nel tempo, la vigilanza dei minori, fino al sopraggiungere dei familiari, sarà affidata ai collaboratori. In caso di impossibilità a reperire familiari o delegati i collaboratori saranno autorizzati ad allertare l’autorità di pubblica sicurezza e d informare la Segreteria.

Per il post-scuola

La vigilanza degli alunni che usufruiscono del servizio post scuola è assicurata dal personale individuato interno o esterno (ausiliari, volontari, educatori). Gli alunni resteranno all’interno degli spazi scolastici all’uopo dedicati. Il personale incaricato è tenuto alla sorveglianza degli alunni senza soluzione di continuità fino all’arrivo del genitore o del soggetto delegato. Il personale esterno è tenuto a collaborare alla corretta gestione degli spazi e dei cancelli. Il collaboratore scolastico, addetto alla vigilanza dell’ingresso principale, sovraintende al corretto operato degli operatori esterni e al coordinamento del personale ausiliario.

Vigilanza nel periodo di interscuola: mensa e dopo mensa

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell’assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 24.7.2003 (Tabella A -Profili di Area del Personale ATA -Area A). L’orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004) I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata devono assicurarsi che gli alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo. In particolare, per la scuola primaria: i docenti assegnati al servizio dovranno accompagnare tutto il gruppo di alunni dentro i locali della mensa, vigilare costantemente sull’uso appropriato degli spazi, della posateria, delle vettovaglie e nel rispetto del lavoro dei collaboratori e degli assistenti. L’uscita dai locali della mensa dovrà avvenire, sotto stretta sorveglianza dei docenti, in modo ordinato.

Vigilanza rispetto ai minori con disabilità

La vigilanza sui minori con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o assistente di base comunale o dal docente della classe, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Vigilanza durante il tragitto scuola -palestra , laboratori, aule speciali e viceversa

Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.
Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

  • il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa,
  • i trasferimenti da un’aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Vigilanza durante le uscite-visite guidate-viaggi d’istruzione: il compito dei docenti

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione – si legge nel regolamento della Direzione Didattica Santarcangelo 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna (RN) che si allega come esempio eccellente di ottima scuola – dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. I viaggi d’istruzione e le visite guidate devono essere pianificate ad inizio anno scolastico e vanno approvate dagli Organi Collegiali e ratificate con Decreto del Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dal Regolamento in vigore nell’Istituto. Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all’inizio dell’anno scolastico, da parte dei genitori, un consenso espresso unico per tutte le uscite previste, su apposito modello fornito dalla Segreteria, opportunamente firmato da entrambi i genitori. Per l’organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d’Istituto. In caso di partecipazione di gruppi particolarmente esuberanti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori (rispetto al rapporto 1:15) o prevedendo la partecipazione di educatori, collaboratori scolastici, volontari o di genitori che andranno incaricati e autorizzati a partecipare all’uscita dal Dirigente scolastico (ai fini della copertura assicurativa). I genitori e i volontari non possono sostituire i docenti nella vigilanza e non contribuiscono a variare il rapporto docente-alunni che deve rimanere di uno a quindici. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Sarà richiesta la presenza dell’assistente personale quando presente nella classe/sezione. Il giorno dell’uscita o del viaggio i docenti accompagnatori dovranno avere un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione. Ogni alunno dovrà essere dotato di tesserino individuale di riconoscimento recante i dati dell’alunno, della scuola e recapiti telefonici. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. I docenti referenti del viaggio avranno cura di effettuare l’appello degli alunni ogni volta che lo si renda necessario e in conformità con le note ministeriali 2016 provvederanno a vigilare, secondo la normale diligenza, sull’adeguatezza dei mezzi di trasporto, dei luoghi visitati e sulle condizioni e sui comportamenti degli autisti provvedendo, qualora necessario, ad assumere decisioni e procedure d’urgenza per motivi di sicurezza.

Vigilanza durante le uscite-visite guidate-viaggi d’istruzione: il compito dei collaboratori

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano – si legge nel regolamento della Direzione Didattica Santarcangelo 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna (RN) che si allega come esempio eccellente di ottima scuola – i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel POF e realizzate anche al di fuori dell’istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio

In caso di infortunio il docente e/o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovranno attivare le seguenti procedure d’intervento:

  • prestare soccorso attivando la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
  • chiamare, se necessario, il 118;
  • avvisare sempre la famiglia indipendentemente dalla gravità dell’accaduto;
    dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.

Sarà compito della segreteria – si legge nel regolamento della Direzione Didattica Santarcangelo 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna (RN) che si allega come esempio eccellente di ottima scuola – provvedere a comunicare l’infortunio all’Assicurazione convenzionata con l’Istituto.

Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti potranno essere chiamati a vigilare sulle classi scoperte. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

Regolamento di vigilanza permanente

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