Vietato pubblicare l’elenco degli alunni sul sito della scuola

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red – A decretarlo è il garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012.

red – A decretarlo è il garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012.

La segnalazione è giunta dai genitori di un alunno che denunciavano, in particolare, un carattere diverso, nei dati pubblicati, dei nomi dei ripetenti.

Un errore dovuto ad un copia-incolla dai files di origina, ma che è stato prontamente corretto.

Per quanto riguarda lla pubblicazione degli elenchi degli iscritti alle prime classi di questo Liceo in questione, ha affermato la Drigente, "rientra nella , anche in applicazione degli OO.CC. di questo Liceo che specificano i criteri di composizione delle classi, al fine di snellire le procedure necessarie all’avvio dell’anno scolastico ed agevolarne il rispetto (acquisto libri di testo, conoscenza sede di allocazione delle classi, eventuale verifica di richiesta di desiderata ecc.), considerato il numero dei destinatari, l’onerosità, la tempistica e la possibile inefficienza di una comunicazione personale"

Ma per il garante non è accettabile la pubblicazione dei nominativi degli alunni a prescindere dall’incidente degli alunni ripetenti.

E a nulla è valsa la difesa della dirigente che ha affermato di aver perseguito "finalità di trasparenza e pubblicità amministrative, atte ad indicare ufficialmente l’elenco degli studenti iscritti, la consistenza numerica delle classi e la divulgazione precoce degli inserimenti al fine di " fornire informazioni utili per acquisto libri di testo, conoscenza sede di allocazione delle classi, eventuale verifica di richiesta di desiderata ecc.

Infatti, per il garante "la diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento"

Pertanto afferma "l’illiceità della diffusione di dati personali in esame, in quanto effettuata dal Liceo in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta"

Scarica il provvedimento

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