Videosorveglianza contro atti vandalici e la normativa da rispettare: scarica esempio l’informativa contro atti vandalici e furti

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Continuano a giungere numerose richieste di chiarimenti circa l’utilizzo della videosorveglianza in ambienti scolastici e delle modalità da adottare nel trattamento di dati personali. Nel recente passato, ad esempio, la provincia di Verona ha sottoposto all’attenzione del “Garante”, ai sensi dell´art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il progetto denominato “Scuole sicure” con il fine di “tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e delle aree limitrofe, in modo da ottimizzare i risultati dell’azione di contrasto e di repressione della microcriminalità, di atti vandalici e di bullismo”

Il documento obbedisce alle esigenze di:

  • rilevare e ricostruire atti vandalici e di danneggiamento delle strutture scolastiche di proprietà dell’amministrazione provinciale;
  • dissuadere da comportamenti contrari all’ordinamento giuridico o da atti di teppismo;
  • tutelare il patrimonio contenuto nei plessi scolastici;
  • aumentare il senso di sicurezza percepito;
  • responsabilizzare gli studenti.

L’installazione dei sistemi di video sorveglianza

L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini – scrive il Garante della privacy – può certamente avvenire e deve rispettare, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Va sottolineato, in particolare, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. E’ bene ricordare inoltre che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” allo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.

Il rispetto dell´art. 96, comma 2 del Codice

Nel caso posto all’attenzione dei nostri affezionati lettori il progetto era ed è rispettoso della privacy degli studenti – segnatamente dell´art. 96, comma 2, del Codice – e delle prescrizioni fornite nel provvedimento generale sulla videosorveglianza. La Provincia in particolare, ritenne, in quell’occasione, rispettato il principio di proporzionalità affermando “che altri sistemi diversi dalla videosorveglianza, si sono rivelati spesso inadeguati alla soluzione di certe situazioni o alla ricostruzione degli eventi accaduti all´interno o all´esterno degli edifici scolastici” e ribadisce che il progetto – pur rispettoso della privacy – intende preservare un adeguato controllo degli edifici e dei luoghi pubblici frequentati dai giovani in età formativa, al fine di contrastare eventuali “atteggiamenti disdicevoli, violenti o pericolosi”.

Caratteristiche tecnico-organizzative del sistema centralizzato

Il progetto prevedeva il posizionamento di telecamere (fisse o brandeggiabili) in aree perimetrali esterne all’edificio scolastico, soggette al pubblico passaggio o non sorvegliate dal personale ATA della scuola, con alcune caratteristiche, dichiarate dall’amministrazione:

  • le immagini sono archiviate automaticamente senza che esse possano essere visualizzate in tempo reale;
  • le riprese sono effettuate solo in aree esterne alla scuola;
  • il sistema non inquadra dettagli dei tratti somatici degli interessati;
  • le zone oggetto di videosorveglianza sono segnalate da appositi cartelli;
  • le telecamere entrano in funzione solo in orario in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in servizio (indicativamente dalle ore 22,00 alle ore 6,30);
  • la visualizzazione delle immagini è consentita solo su richiesta dell´Autorità giudiziaria al responsabile, agli incaricati del trattamento designati, agli appartenenti alle Forze di polizia;
  • la conservazione dei files delle immagini avviene per un periodo di 72 ore al termine del quale saranno cancellati mediante sovrascrittura;
  • installazione di un software di visualizzazione delle immagini e gestione delle telecamere sul PC posto nell’ufficio di presidenza dell´istituto.

Nel solo caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo o di eventi dannosi per il patrimonio pubblico, è prevista la riproduzione delle immagini su supporto magnetico per essere messe a disposizione dell’Autorità di polizia o dell´Autorità giudiziaria.

Misure di sicurezza

La riproduzione delle immagini – nei soli casi previsti – avviene da parte degli incaricati, solo con il previo consenso del responsabile. Oltre a custodire il server in un locale protetto, sono previste ulteriori misure di sicurezza del server consistenti in sistemi anti-manomissione ed utilizzo e software di autenticazione a due fattori (strong autentication). La trasmissione delle immagini dalle telecamere al server avviene mediante segnale video criptato, attraverso la rete telematica. V´era infine l´impegno formale da parte della provincia ad osservare le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (nonché di quelle civili e penali in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità e dell´immagine e delle norme in materia di tutela dei lavoratori).

Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi

In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento (cfr. FAQ n. 7 del garante della Privacy).

Informativa

La presenza degli impianti di videosorveglianza venne segnalata a cura della provincia di Verona mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, pur non specificando se, trattandosi di riprese in orario notturno, siano state previste modalità di visibilità, anche notturna, dei cartelli che, per avere una loro validità, devono essere chiaramente visibili e andrebbero posizionati prima dell’area video sorvegliata. In allegato una eccellente informativa dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Lombardo Radice” di Siracusa diretto brillantemente dalla Dirigente scolastico Prof.ssa Alessandra Servito.

I principi di necessità, liceità, finalità e pertinenza nel trattamento dei dati personali sotto forma di immagini

La raccolta e la registrazione di immagini mediante impianto di videosorveglianza, utilizzate per verifiche e raffronti, erano e sono da considerare trattamento di dati personali riconducibili ai singoli interessati (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). In particolare, per quanto concerne la videosorveglianza, occorre tenere presente il Provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 (doc. web n. 1003482) nel quale sono contenuti prescrizioni e principi da rispettare perché il trattamento possa essere considerato lecito. La liceità del sistema deve essere pertanto valutata sul piano della conformità ai principi di finalità, necessità, proporzionalità, e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice). La provincia di Verona fece presente che gli strumenti elettronici proposti perseguono scopi di controllo degli edifici e dei luoghi pubblici frequentati dai giovani in età formativa, al fine di rilevare e ricostruire atti vandalici e di danneggiamento delle strutture scolastiche di proprietà dell´amministrazione provinciale. Le telecamere dovrebbero servire da deterrente per comportamenti contrari all´ordinamento giuridico o per atti di teppismo. Verrebbe perseguita inoltre la tutela dei beni contenuti nei plessi scolastici. La videosorveglianza infine perseguirebbe in generale l´intento di aumentare il senso di sicurezza percepito.

La tutela del patrimonio

Limitatamente alla tutela del patrimonio, le caratteristiche tecniche, le misure di sicurezza, le modalità di attivazione delle telecamere, la registrazione delle immagini e la loro eventuale riproduzione – salvo le prescrizioni di cui appresso -, appaiono equilibrate e rispettose dei principi di necessità, liceità e pertinenza e in linea con il Provvedimento generale del 29 aprile 2004 sulla videosorveglianza per quanto riguarda le misure poste a salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli studenti dal momento che le riprese vengono effettuate solo fuori dall´orario scolastico, la visualizzazione delle immagini è sottoposta a rigorose condizioni, la durata della registrazione è limitata.

Le raccomandazioni del garante

Ai sensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) il trattamento descritto lecito e conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento generale dell’Autorità sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, limitatamente alla finalità di tutela del patrimonio, e prescrive alla provincia ai sensi dell´art. 17 del Codice di adottare i seguenti accorgimenti e misure:

  • definire, in accordo con il dirigente scolastico, gli orari di funzionamento delle telecamere per il caso che vi siano delle attività all´interno della scuola che potrebbero iniziare o concludersi in coincidenza con l´orario di attivazione delle telecamere. In tali casi la loro attivazione deve essere posticipata alla conclusione dell´evento;
  • la visualizzazione delle immagini concernenti eventi criminosi deve essere consentita alle sole Forze di polizia e all´Autorità giudiziaria, limitando i compiti degli incaricati alla sola riproduzione delle immagini su supporto magnetico;
  • limitare l´angolo di ripresa delle telecamere ai soli muri perimetrali dell´edificio, ai punti d´accesso e cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l´edificio;
  • prevedere idonee modalità di visibilità, anche notturna, dei cartelli contenenti l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e del punto 3.1 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza, da posizionare prima dell´area video sorvegliata.

Quando non si applica la normativa

La normativa in materia di protezione dati non si applica al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, ad esempio, mediante l’uso di droni). Non si applica, inoltre, nel caso di fotocamere false o spente perché non c’è nessun trattamento di dati personali (fermo restando che, nel contesto lavorativo, trovano comunque applicazione le garanzie previste dall’art. 4 della l. 300/1970) o nei casi di videocamere integrate in un’automobile per fornire assistenza al parcheggio (se la videocamera è costruita o regolata in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a una persona fisica, ad esempio targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti).

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO ATTI VANDALICI E FURTI

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