Videocamere a scuola: sono sempre legittime? No, ma sì
Una cosa sono le regole, altra è la prassi. Nel Belpaese dovremmo esserci avvezzi, tuttavia stentiamo a rassegnarci alle “stranezze” almeno laddove dovrebbe vigere la giustizia, quella con la “G” maiuscola.
Ma andiamo per ordine e riprendiamo le parole del magistrato al di sopra di ogni sospetto: Gherardo Colombo. A proposito di intercettazioni nelle indagini ci aveva ricordato in un intervista (“Il Dubbio del 26 giugno 2019) che “le intercettazioni possono essere autorizzate solo per determinati gravi reati; solo se esistono gravi indizi di reato; solo se risultano assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 114 cpp)”.
Lungi da affermazioni generiche il magistrato si era riferito esplicitamente alla scuola dell’Infanzia: “Pensiamo alle telecamere negli asili. In quel caso sembra diventi più importante acquisire la prova rispetto all’esigenza di tutelare le persone. La telecamera filma, per dire, per tre mesi i maltrattamenti verso i bambini e solo dopo tre mesi si dà la notizia di reato. Così viene privilegiata la repressione rispetto alla prevenzione. La ricerca della prova in questo modo confligge con la prevenzione del maltrattamento”. Ma il giornalista non si accontenta e incalza l’esimio magistrato: “Stiamo dicendo che le intercettazioni cosiddette a strascico sono una violenza?” E senza alcuna titubanza Colombo risponde: “A rigore dovrebbero essere impossibili. Se infatti leggiamo le disposizioni del Codice del 1989, dovremmo essere garantiti da quel pericolo. Forse non è sempre così. Poi ovviamente bisogna fare delle distinzioni. Se pensiamo ai reati di associazione — mafiosa, terroristica, delinquenziale — è giustificabile l’idea che l’intercettazione possa essere legittima praticamente sempre. Perché l’attività dell’associazione a delinquere è continua”. Ma l’insegnamento è una professione che nulla ha a che vedere con delinquenza, mafia e terrorismo.
Chiediamoci ora a chi compete ricorrere alle intercettazioni e di conseguenza chi è preposto ad autorizzarle. Questa la procedura: il PM che ritenga sussistere le condizioni di cui sopra (gravi indizi di reato e necessità assoluta per il prosieguo delle indagini) chiede al GIP l’autorizzazione (solitamente di 15 giorni ed eventualmente rinnovabile) che valuta se rilasciarla.
Il punto debole del sistema consiste ovviamente nella discrezionalità che ciascuno possiede nel ritenere soddisfatti i due requisiti necessari ad autorizzare le intercettazioni. Queste infatti aprono a un sistema d’indagine difficilmente gestibile, a cominciare da quella “pesca a strascico” che lo stesso Colombo equipara, nell’intervista, ai metodi della Stasi e che vorrebbe addirittura fossero impossibili. In ambiente scolastico seguono a cascata altri ben noti limiti dovuti a inquirenti non addetti ai lavori, decontestualizzazione delle scene, selezione avversa delle immagini, montaggio di trailer da incubo, drammatizzazione delle trascrizioni, visione da parte dei giudici delle sole videoclip contestate che corrispondono mediamente allo 0,1-0,2% delle intercettazioni totali, e via discorrendo.
In un recentissimo procedimento penale a carico di una maestra di scuola primaria, condannata per abuso dei mezzi di correzione, si sollevano ulteriori perplessità. L’avvocato difensore si era innanzitutto appellato per “la violazione della legge processuale relativa alle intercettazioni ambientali che, in quanto non previamente autorizzate dal GIP, non avrebbero dovuto essere valutate ai fini dell’accertamento delle responsabilità”.
Il giudice ha però respinto quanto eccepito dall’avvocato non ritenendo fondata l’obiezione poiché la Corte di Cassazione afferma che “Costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189 cpp, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni, le videoriprese di comportamenti non aventi contenuto comunicativo effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, dovendosi intendere, invece, per comportamenti comunicativi, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomoniche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo” (Sez. 6, Sentenza n. 52595 del 04.11.16). In verità, proprio secondo la definizione fornita nella sentenza, sembra valere la tesi opposta in quanto appare difficile assimilare gli atteggiamenti della maestra a “comportamenti non comunicativi” nei confronti dei propri alunni. Infatti, per rafforzare la sua fragile tesi, il giudice cita una seconda sentenza (da lui stesso definita “perfettamente in termini rispetto al caso che ci occupa”) che dovrebbe, a suo parere, dirimere definitivamente la vexata quaestio: “In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili le captazioni audiovisive svolte in istituto scolastico, perché non costituente luogo di privata dimora”. (Sez.6, Sentenza n. 14150 del 14.02.19). Conclude pertanto il giudice che “le videoriprese devono ritenersi effettuate del tutto legittimamente e ritualmente sì da essere pienamente utilizzabili al fine del decidere”. Invece i comportamenti degli insegnanti nei confronti degli alunni, per loro natura, sono tanto evidentemente quanto esclusivamente “comunicativi” – siano essi volti a insegnare o a correggere – mentre l’aula scolastica costituisce al contempo luogo pubblico e posto di lavoro, con le conseguenze e gli impedimenti che ne discendono per lo Statuto dei Lavoratori.
Riflessioni
La legge e i suoi cavilli sono spesso ostici agli stessi addetti ai lavori, figuriamoci per un medico che pur segue la precaria salute di 35 vecchie maestre inquisite per presunti maltrattamenti o abuso dei mezzi di correzione. Tuttavia le motivazioni di questa sentenza d’appello necessitano di alcuni chiarimenti, se non altro per tre importanti conseguenze che ne conseguono.
- Se il motivo di rigetto dell’eccezione sollevata dall’avvocato è valido, ne discende la possibilità indiscriminata e universale per tutti i PM di procedere a intercettazioni nelle aule scolastiche senza necessità alcuna di autorizzazione del GIP come invece prevede la legge. Ci si chiede di conseguenza perché in ogni procedimento penale oggi attivato nell’intero Paese a carico delle maestre sia sempre stata richiesta l’autorizzazione del GIP. Da ultimo ci si domanda se un siffatto episodio non possa costituire un grave precedente che finisce col consentire di derogare agli obblighi di legge in materia di indagini con intercettazioni.
- L’aula scolastica secondo il legislatore è luogo pubblico, ma è al contempo postazione di lavoro dell’insegnante che è tutelato dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Questo inibisce al datore di lavoro, e a chicchessia, la possibilità di effettuare riprese a distanza dell’attività lavorativa ricorrendo a mezzi tecnologici dichiarati e, tantomeno, nascosti. Verrebbe quasi da dire che l’autorizzazione del GIP serve proprio ad aggirare questo ostacolo, altrimenti insormontabile, per le indagini con intercettazioni.
- Che si tratti di un’indagine riguardante l’attività professionale del docente appare lapalissiano per il luogo di lavoro in cui sono effettuate le indagini, per l’attività professionale svolta che è posta in discussione, per la tipologia di reato ascritto (abuso dei mezzi di correzione). Ne discende che non si tratta di indagine di mafia, terrorismo, delinquenza et similia, pertanto la pesca a strascico non dovrebbe essere consentita e le intercettazioni dovrebbero essere sempre visionate per intero dalle parti.
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