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Viaggi d’istruzione: i docenti accompagnatori sono responsabili anche per danni ai musei, alberghi e mezzo di trasporto. La scheda

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Il docente accompagnatore è responsabile della sicurezza e dell’incolumità degli alunni per l’intera durata del viaggio e non solo. Infatti i docenti devono vigilare anche sui beni e strutture che coinvolgono il viaggio.

Il docente è responsabile dell’incolumità dei propri studenti durante i viaggi d’istruzione e gite?

A dare indicazioni è l’art. 2047 del Codice Civile, integrato dall’art. 61 della legge n. 312 dell’11 luglio 1980, che stabilisce come la responsabilità patrimoniale del personale scolastico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Questo significa che il docente è tenuto a:

  • garantire una sorveglianza costante sugli studenti;
  • evitare danni a terzi o al patrimonio pubblico e privato;
  • rispondere legalmente solo se dimostra negligenza grave o un comportamento doloso.

Tuttavia, in caso di danno causato dagli alunni, se il docente non può dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, potrebbe comunque essere chiamato a risponderne civilmente.

Il docente accompagnatore è responsabile anche dei beni e delle strutture coinvolte nel viaggio?

La risposta è sì. Non solo l’incolumità degli studenti, i docenti accompagnatori devono vigilare su beni e strutture coinvolte nel viaggio:

  • Musei e siti archeologici;
  • Alberghi e ristoranti;
  • Mezzi di trasporto.

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