Viaggi d’istruzione: i docenti accompagnatori sono responsabili anche per danni ai musei, alberghi e mezzo di trasporto. La scheda

Il docente accompagnatore è responsabile della sicurezza e dell’incolumità degli alunni per l’intera durata del viaggio e non solo. Infatti i docenti devono vigilare anche sui beni e strutture che coinvolgono il viaggio.
Il docente è responsabile dell’incolumità dei propri studenti durante i viaggi d’istruzione e gite?
A dare indicazioni è l’art. 2047 del Codice Civile, integrato dall’art. 61 della legge n. 312 dell’11 luglio 1980, che stabilisce come la responsabilità patrimoniale del personale scolastico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
Questo significa che il docente è tenuto a:
- garantire una sorveglianza costante sugli studenti;
- evitare danni a terzi o al patrimonio pubblico e privato;
- rispondere legalmente solo se dimostra negligenza grave o un comportamento doloso.
Tuttavia, in caso di danno causato dagli alunni, se il docente non può dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, potrebbe comunque essere chiamato a risponderne civilmente.
Il docente accompagnatore è responsabile anche dei beni e delle strutture coinvolte nel viaggio?
La risposta è sì. Non solo l’incolumità degli studenti, i docenti accompagnatori devono vigilare su beni e strutture coinvolte nel viaggio:
- Musei e siti archeologici;
- Alberghi e ristoranti;
- Mezzi di trasporto.