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Viaggi di istruzione: scelta accompagnatori, sorveglianza, responsabilità e retribuzione. Docenti anche responsabili degli autisti?

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Secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992, i docenti accompagnatori devono essere individuati preferibilmente tra gli insegnanti delle classi coinvolte, con una selezione orientata anche alla coerenza tra disciplina insegnata e finalità del viaggio. Per le attività sportive, si raccomanda la scelta di docenti di educazione fisica, eventualmente affiancati da insegnanti esperti in ambiti sportivi. Nei viaggi all’estero, almeno un accompagnatore deve conoscere la lingua del Paese visitato.

Il compito di accompagnatore è riconosciuto come una prestazione particolare, con diritto all’indennità di missione, ed è subordinato a specifici obblighi di vigilanza sugli studenti, come sancito dagli artt. 2047 del codice civile e 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Tale sorveglianza deve estendersi alla tutela del patrimonio culturale, spesso oggetto di danneggiamenti durante queste attività.

Limiti alla partecipazione e rotazione degli accompagnatori

La stessa circolare stabilisce la necessità di alternanza degli incarichi, evitando che un docente partecipi a più di un viaggio d’istruzione nello stesso anno scolastico. Tale vincolo non si applica alle visite guidate, anche se è comunque consigliata una rotazione per contenere le assenze.

Carattere volontario dell’incarico

La funzione di accompagnatore non è obbligatoria: rientra tra gli incarichi aggiuntivi e non è prevista alcuna retribuzione accessoria. La disponibilità deve essere esplicitata per iscritto. Le scuole dovrebbero dotarsi di moduli appositi, sottoscritti dai docenti e protocollati. È opportuno che l’assegnazione dell’incarico sia approvata in sede collegiale e registrata nei verbali degli organi competenti.

La consuetudine vuole che i docenti proponenti un’attività formativa si rendano anche disponibili ad accompagnare la classe, ma la scarsa adesione è dovuta in parte alla gratuità dell’incarico e all’intensità del carico di vigilanza, spesso disincentivante.

La sorveglianza sugli studenti e sul patrimonio

Il docente accompagnatore ha un compito di sorveglianza continua, non limitato al solo tempo scolastico ma esteso a tutta la durata del viaggio. Tale vigilanza si riferisce sia all’incolumità degli alunni che alla tutela di beni e strutture visitate: alberghi, ristoranti, musei, autobus. La responsabilità civile è riconducibile all’art. 2047 del codice civile, con l’esonero patrimoniale solo nei casi di dolo o colpa grave.

Le responsabilità nel trasporto

Durante i viaggi in autobus, i docenti sono chiamati anche a verificare le condizioni del mezzo e monitorare il comportamento del conducente, sebbene la responsabilità su questi aspetti sia a carico della ditta di trasporto. Secondo la Nota MIUR prot. n. 674 del 3 febbraio 2016, la scuola può richiedere l’intervento della Polizia Stradale per controlli sul mezzo e sul conducente. Questa misura non è obbligatoria, ma rientra nelle azioni preventive raccomandate.

Chiarimenti ministeriali sulla responsabilità

Le FAQ ministeriali relative alla nota del 2016 escludono che tale normativa attribuisca nuovi obblighi legali ai docenti. L’eventuale condotta pericolosa del conducente resta una sua esclusiva responsabilità, anche se i docenti sono invitati a segnalare comportamenti anomali.

I fondamenti giuridici della responsabilità

La sentenza della Cassazione n. 11751 del 15 maggio 2013 ha confermato che, con l’iscrizione e la frequenza scolastica, si stabilisce un vincolo giuridico tra alunno e istituto, che implica per il personale scolastico l’obbligo di vigilanza e protezione. Il dirigente scolastico non è direttamente incaricato della sorveglianza, ma può incorrere in culpa in organizzando per eventuali carenze nella pianificazione del viaggio.

Anche le famiglie possono essere coinvolte: in caso di comportamenti dannosi da parte di un minore, i genitori potrebbero essere chiamati a rispondere in sede risarcitoria per culpa in educando.

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