Vertenza coda-pettine. Giudice del lavoro di Venezia dà ragione ai ricorrenti
Avv. Giuliano Giannini (Foro di Lecce) – Una singolare sentenza del Giudice del Lavoro di Venezia n. 350/12 ha evidenziato il comportamento illegittimo del MIUR nel prevedere le code nel corso dell’aggiornamento delle graduatorie del biennio 2009-2011.
Avv. Giuliano Giannini (Foro di Lecce) – Una singolare sentenza del Giudice del Lavoro di Venezia n. 350/12 ha evidenziato il comportamento illegittimo del MIUR nel prevedere le code nel corso dell’aggiornamento delle graduatorie del biennio 2009-2011.
La querelle coda-pettine, che ora si sposta davanti ai Tribunali del Lavoro dopo le arcinote sentenze del TAR Lazio e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che declinano la giurisdizione amministrativa in favore di quella ordinaria, sta trovando pian piano, anche davanti la magistratura ordinaria la soluzione più logica a favore dei docenti illegittimamente collocati in coda.
Nella sentenza del Tribunale di Venezia in questione, dopo una lunga dissertazione sulle evoluzioni della giurisprudenza in tema di graduatorie ad esaurimento (dalle prime sentenza del TAR Lazio che avevano bollato come illegittima la previsione già nel 2007 delle code, fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/11 che ha dichiarato incostituzionale il tentativo del Governo di mettere il bastone tra le ruote della macchina giudiziaria) il giudice riconosce come la lavoratrice interessata avesse il diritto ad essere collocata a pettine, nel giusto ordine di graduatoria, già all’indomani della pubblicazione della graduatoria definitiva del 2009 e di conseguenza come avesse avuto diritto a stipulare un contratto a tempo indeterminato già dall’a.s. 2010-11.
Tuttavia, pur essendo opinabile nelle motivazioni, il giudice del lavoro ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a contrarre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’USP di Venezia a far data dall’1.9.2012 per effetto della condotta illegittima tenuta da quest’ultima Amm.ne e riconoscendo, altresì, il diritto della lavoratrice a percepire gli emolumenti economici non goduti dal 2010 in poi per non aver potuto stipulare il contratto a tempo indeterminato spettantele.
Tale sentenza fa comprendere nuovamente, se ce ne fosse ancora bisogno, come le graduatorie del 2009-11 dovevano essere stilate secondo il principio della meritocrazia e quindi con la graduazione dei docenti secondo il punteggio goduto.
È probabile, pertanto, che questa sentenza insieme con l’Ordinanza del giudice del lavoro di Brindisi ottenuta dall’avv. Giuliano Giannini nel settembre 2011, siano le prime di una lunga serie di provvedimenti giudiziari che continueranno a condannare il MIUR per la vicenda “code”, ora che della questione verranno investiti i Tribunali del Lavoro.