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Variate condizioni di reddito pensionistico: possono essere fruiti ANF e detrazioni?

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Molto spesso chi è in pensione non sempre vede riconosciuti quelli che vengono definiti i “diritti inespressi”, tra i quali rientrano anche l’assegno al nucleo familiare, eventuali maggiorazioni o integrazioni della pensione. Rispondiamo ad un nostro lettore che ci scrive:

Buonasera a tutti, cortesemente Vi chiedo di chiarirmi le idee su quanto segue: in conseguenza di ricostituzione reddituale della pensione per mia moglie l’INPS ha determinato la nuova pensione per un importo mensile pari ad euro 76,43, eliminando l’integrazione al minimo perché io percepisco un trattamento annuo di pensione di poco superiore al tetto massimo che è stabilito in euro 27.243. Ciò premesso vorrei sapere se mi competono:

  • detrazione fiscale per coniuge a carico (che prima non godevo essendo la pensione di mia moglie integrata al minimo);
  • assegno al nucleo familiare per il coniuge a carico. 

Spero di essermi spiegato e, in  tal caso, chiedo cortesemente di farmi sapere cosa devo fare.

Grazie, cordialità e saluti

Pensione, ANF e detrazioni

Essendosi abbassato il reddito percepito da sua moglie ed essendo tornato al di sotto dei 2840 euro annui, senza alcun dubbio per quest’anno può richiedere le detrazioni per familiare a carico. La detrazione non dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi di quest’anno, poichè lo scorso anno la signora percepiva l’integrazione al trattamento minimo.

A sua scelta può decidere se godere della detrazione in questione sulla pensione (presentando apposita richiesta all’INPS) o se richiederla, invece, direttamente il prossimo anno in sede di dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda l’assegno al nucleo familiare, per le famiglie composte dai soli coniugi, così come previsto dalla tabella 21A, spettano solo per redditi fino a 24896,98 euro annui. Il vostro reddito supera questo limite e, quindi, di fatto l’ANF non spetta.

Per chiarezza di informazione allego le circolare-numero-65-del-30-05-2022-allegato-n-1.

 

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