Valutazione scuola primaria: primo quadrimestre in decimi, finale con giudizio. Nota Ministero
Valutazione intermedia e finale nella scuola primaria: cambia, ma solo in parte. Nota ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici dei circoli didattici e delle istituzioni del I ciclo del sistema nazionale di istruzione da parte del Capo Dipartimento Dott. Marco Bruschi.
Valutazione finale degli apprendimenti degli alunni di scuola primaria
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento divalutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”.
I criteri di valutazione
Restano quelli a suo tempo determinati dal Collegio docenti, così come la valutazione specifica degli apprendimenti, che il giudizio descrittivo sarà poi chiamato a chiarificare e a svolgere, sarà al momento espresso nelle varie forme a oggi adottate dai docenti delle scuole primarie.
Valutazione intermedia rimane in decimi
La norma, attualmente, nulla dispone per quanto concerne la valutazione intermedia, che abbiamo sinteticamente riassunto in “primo quadrimestre” per indicare il primo periodo di attività didattica, la cui scansione temporale viene decisa in Collegio docenti.
la valutazione intermedia resta dunque disciplinata ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Dlgs 62/2017 e dunque con votazione in decimi.
Il Ministero scrive ” salvo successive modifiche che potranno intervenire in sede legislativa, delle quali il Dipartimento e la DGOSV daranno prontamente conto, in sinergia con il gruppo di lavoro.”
Nulla cambia per IRC e alternativa
Nulla cambia, a normativa vigente, rispetto alla valutazione sintetica per quanto concerne l’IRC e l’alternativa, nonché il comportamento.
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