Valutazione scuola primaria e media: voti, giudizi, comportamento, docenti di sostegno, IRC e potenziamento
La valutazione nel primo ciclo di istruzione, ossia per la scuola primaria e secondaria di primo grado, dallo scorso anno scolastico, è stata riformata dal decreto legislativo n. 62/2017.
Al succitato decreto è seguita la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017 che fornisce istruzione non solo sulla valutazione ma anche sugli esami di Stato di I grado.
Valutazione
La valutazione intermedia e finale, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe (scuola primaria) o dal consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado).
Le operazioni di scrutinio (valutazione intermedia e finale) sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.
I docenti di religione cattolica, di attività alternativa alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.
I docenti di potenziamento dell’offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.
Voti e giudizi
La valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, è espressa, per ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
Nello specifico, il giudizio, che accompagna la valutazione in decimi, deve descrivere il processo formativo, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
Alla luce di quanto sopra riportato e di quanto indicato nel Decreto n. 62/2017 e nella nota n. 1865/2017, sembra evidente che il giudizio non deve limitarsi alle singole discipline ma deve riguardare la descrizione globale del processo di apprendimento e di crescita dell’alunno (preferibile quindi un giudizio complessivo e non per singola disciplina).
Comportamento
La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità (altro punto di riferimento è rappresentato naturalmente dai regolamenti delle singole Istituzioni scolastiche).
In seguito alla succitata novità, è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.
Cittadinanza e Costituzione
Le attività svolte nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione.
La valutazione delle suddette attività confluisce nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica (ai sensi dell’articolo I della legge n, 169/2008, come leggiamo nella nota Miur 1865/2017).
IRC e Attività Alternativa
La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è espressa con una nota sull’interesse e i livelli di apprendimento raggiunti.
Allo stesso modo, la valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.
Alunni disabile e DSA
Il D.lgs. n. 62/2017, come leggiamo anche nella nota n. 1865/2017, non ha introdotto novità sostanziali riguardo alla valutazione degli allievi disabili certificati e con DSA.
La valutazione dei suddetti alunni fa riferimento al PEI, nel caso dei disabili, e al PDP nel caso degli alunni con DSA.
Documento di valutazione
Il documento di valutazione (periodica e finale) deve, quindi, riportare non solo i voti in decimi, ma anche il giudizio riguardante il comportamento e il giudizio volto a descrivere il processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.