Scrutini secondaria primo grado, voto in decimi. Si tiene conto di attività didattica in presenza o a distanza. NOTA
Il capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Stefano Versari, in una nota inviata ai dirigenti scolastici, dà ulteriori indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale nelle classi intermedie per il primo e secondo ciclo di istruzione.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, la nota ministeriale ricorda che valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.
Il Ministero evidenzia che nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.
Invece, per quanto concerne la valutazione del comportamento, questa è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell’articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.
Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.
Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
In premessa, il Ministero esorta le scuole a considerare nella valutazione degli alunni e degli studenti la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica.