Valutazione finale e ammissione Esami, limite assenze. Deroga per chiusura Coronavirus
Scuole chiuse o attività didattica sospesa: assenze alunni non si considerano ai fini dell’ammissione allo scrutinio per l’ammissione alla classe successiva o gli esami di stato.
Validità anno scolastico scuola secondaria primo grado
Ai fini della validità dell’anno scolastico, quindi per essere ammessi alla valutazione finale per l’ammissione alla classe successiva o agli esami di stato, leggiamo nel decreto legislativo n. 62/2017, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
Sono previste, comunque, delle deroghe deliberate dal collegio dei docenti (come ad esempio le assenze per malattia).
Validità anno scolastico scuola secondaria di secondo grado
Anche per la scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, per l’ammissione alla classe successiva (DPR 122/09) e per l’ammissione agli esami di Stato (D.lgs 62/2017) è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Assenze coronavirus
La chiusura delle scuole e la sospensione delle attività didattiche previste dal DPCM del 4 marzo 2020 sino al 15 marzo, termine che potrebbe anche prolungarsi, aumenteranno le assenze degli studenti.
Tale assenze, tuttavia, non influiranno sul computo che determinerà la validità dell’anno scolastico, come indicato dal Ministero in un’apposita Faq e come indicato anche in apposito comunicato (del 5 marzo) a seguito del succitato DPCM:
“Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.”