Valutazione ed esami di Stato studenti ucraini: misure rivolte ad alunni iscritti dopo il 24 febbraio. Indicazioni nella NOTA MI

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Con la nota 14473 del 6 giugno il Ministero fornisce ulteriori indicazioni sull’ordinanza 156 del 4 giugno relativa alla valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l’anno scolastico 2021/2022.

Nella nota si precisa che le misure si riferiscono agli alunni e studenti ucraini iscritti nelle classi del primo e secondo ciclo di istruzione a partire dal 24 febbraio 2022, data dell’inizio della guerra in Ucraina e della conseguente emergenza umanitaria. Pertanto, agli alunni e studenti di nazionalità ucraina regolarmente iscritti nel sistema scolastico italiano anteriormente a tale data continueranno, ad applicarsi le vigenti norme in tema di valutazione ed esami.

Valutazione

Per ciò che concerne gli studenti iscritti nelle classi non terminali del primo ciclo, l’ammissione alla classe successiva è comunque disposta salvo nei casi di non validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado, accertati e verbalizzati dal consiglio di classe, tenendo a riferimento la data di iscrizione ai fini del computo dell’orario annuale personalizzato.

Per gli studenti iscritti nelle classi non terminali del secondo ciclo, qualora i docenti del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, e/o le valutazioni risultino insufficienti, gli studenti interessati dal presente provvedimento sono comunque ammessi alla classe successiva e non si procede alla sospensione del giudizio.

Precisazioni anche sul credito scolastico:

Nel corso dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2022/2023, per le sole classi quarte e quinte, il consiglio di classe procede a integrare le valutazioni dell’anno scolastico 2021/2022 relativamente alle discipline incluse nel Piano di apprendimento individualizzato, per le quali non si era proceduto a valutazione o la valutazione era insufficiente, e all’attribuzione del credito scolastico dell’anno precedente.

I voti espressi in decimi per l’anno scolastico 2021/2022, anche se inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale del suddetto anno scolastico. Il permanere di valutazioni insufficienti ha effetto esclusivamente sul calcolo della media ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. Se la media dei voti è inferiore a sei decimi viene attribuito un credito pari a sei punti.

Per gli studenti ucraini è previsto l’esonero dalla partecipazione agli esami di terza media e maturità.

Nota 6 giugno

Ordinanza 156

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