Valutazione della domanda di trasferimento: determinante punteggio e preferenze territoriali

Nella valutazione della domanda di trasferimento si tiene conto del punteggio e si considerano le preferenze territoriali inserite nella domanda nell’ordine indicato
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente immessa in ruolo nel 2012, dal 2016 nella stessa scuola di titolarità. Voglio fare domanda di trasferimento nello stesso Comune, altro istituto, esprimendo preferenze analitiche (scuole): mi chiedo se nell’assegnazione della scuola si concorre con il punteggio o in ordine di preferenza.
Faccio un esempio: chiedo come prima scuola una scuola X, avendo 100 punti. In quella scuola non c’è posto, ma il posto c’è nella scuola Y da me inserita come seconda scelta, che è invece la prima scelta di un collega con 50 punti. Chi ha la precedenza per l’assegnazione della scuola Y? Io che ho più punti, ma ho scelto quella scuola come seconda scelta o il collega con meno punti, che la ha inserita come prima scelta?”
I docenti che presentano domanda di trasferimento, in assenza di precedenze, partecipano alla mobilità in base al punteggio, che viene calcolato considerando le voci inserite nella tabella di valutazione allegata al CCNI
Con quale ordine si valutano le domande di trasferimento
Ogni domanda di mobilità rientra in una specifica fase, come indica il contratto, dove si distinguono le seguenti tre fasi:
I Fase: trasferimento all’interno del comune di titolarità
II Fase: trasferimento nella provincia di titolarità
III Fase: trasferimento interprovinciae e mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo sia provinciale che interprovinciale)
I docenti che partecipano alla mobilità, quindi, risultano essere coinvolti nel movimento richiesto all’interno di una di queste fasi.
Coloro che chiedono la stessa tipologia di movimento concorrono all’interno della stessa fase e per loro sarà determinante il punteggio. All’interno di ogni fase, infatti, l’ordine con il quale saranno valutate le domande dipende, in assenza di precedenze, esclusivamente dal punteggio.
Valutazione delle preferenze territoriali
Nella domanda di trasferimento possono essere inserite fino a 15 preferenze territoriali complessive, comprendenti sia preferenze analitiche su scuola che preferenze sintetiche su distretto, comune e provincia.
Le preferenze inserite vengono valutate nell’ordine con il quale sono inserite.
In assenza di disponibilità nella prima preferenza si passa alla valutazione della seconda e così via e al docente verrà assegnata la prima cattedra che risulterà vacante in una delle preferenze espresse che potrebbe essere la prima, ma anche l’ultima.
Soltanto nel caso in cui non vi siano disponibilità in nessuna delle preferenze espresse il docente non otterrà il movimento richiesto
Conclusioni
La nostra lettrice esprime i suoi dubbi relativamente all’assegnazione di una scuola richiesta in mobilità da due docenti (che partecipano alla stessa fase della mobilità), lei con maggior punteggio che inserisce la scuola come seconda preferenza e un altro docente con punteggio inferiore che chiede la scuola come prima preferenza.
In questo caso l’ordine di inserimento delle preferenze non è importante, in quanto verrà analizzata prima la domanda della nostra lettrice che ha un punteggio maggiore e l’analisi riguarderà tutte le preferenze espresse, per cui se non ci sarà una cattedra vacante nell prima scuola richiesta, si prenderà in esame la seconda preferenza (oggetto della domanda) e la scuola Y con cattedra disponibile sarà assegnata a lei, anche se tale scuola è stata richiesta come prima scelta da un altro docente che, però, ha punteggio inferiore e la sua domanda potrà essere valutata solo
successivamente a quella della nostra lettrice
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